Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine
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1.2 La normativa proposta
L’elemento cardine del progetto è l’agevolazione della regolazione degli effettivi di determinate specie animali protette grazie a un adeguamento dell’articolo 7 LCP conformemente alla mozione Engler. Al capoverso 2 si parla ora espressamente di interventi in effettivi di specie animali protette e non più di abbattimento di singoli animali di specie protette. I motivi che consentono una regolazione degli effettivi sono inoltre estesi ai «danni ingenti» e al «pericolo concreto per l’uomo». L’articolo 12 capoverso 4 LCP, che consente la regolazione degli effettivi di specie animali protette per gli stessi motivi, può quindi essere stralciato. Il disciplinamento all’articolo 7 LCP invece dell’articolo 12 LCP rende superfluo l’obbligo per i Cantoni di dimostrare i danni concreti. I Cantoni devono avere la possibilità, dopo aver sentito il competente Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), di appianare per tempo i conflitti tra le esigenze di determinate specie protette e gli interessi della popolazione mediante interventi di regolazione degli effettivi. Le specie che rientrano nel campo d’applicazione di questa disposizione sono designate dal Consiglio federale nell’ordinanza sulla caccia oppure, in via eccezionale, dal Parlamento attraverso la menzione delle specie e dei periodi di regolazione all’articolo 7 capoverso 3 LCP.
L’iscrizione delle due specie protette stambecco e lupo all’articolo 7 capoverso 3 LCP sancisce espressamente la gestione dell’evoluzione degli effettivi di queste specie mediante interventi di regolazione. Per fare in modo che la protezione delle specie resti garantita, il Consiglio federale emanerà le disposizioni necessarie nell’ordinanza sulla caccia. Il periodo della regolazione dello stambecco è prolungato di due settimane: i Cantoni potranno così consentire l’abbattimento già a partire da metà agosto, prima della caccia alta in settembre.
L’articolo 12 capoverso 2 LCP, che consente misure contro singoli animali protetti o cacciabili in qualsiasi momento, è completato con la fattispecie «pericolo concreto per l’uomo». Potranno così essere abbattuti ad esempio singoli orsi che hanno perso il loro naturale timore e nonostante le misure di dissuasione si addentrano ripetutamente nei villaggi in cerca di cibo, rappresentando un rischio.
In tutta la legge «bandite di caccia» è sostituito con «zone di protezione per la fauna selvatica». Questa modifica terminologica tiene conto dell’importanza di queste zone protette nazionali, preziose per la conservazione della biodiversità in generale.
All’articolo 3 LCP, i principi per una pianificazione della caccia al passo con i tempi sono completati con due nuovi obblighi: quello di tener conto delle esigenze della protezione della natura e il coordinamento intercantonale. È inoltre chiarito il rapporto tra l’autorizzazione di caccia e l’esame di caccia. L’autorizzazione di caccia consente di esercitare la caccia in un determinato Cantone. Il suo rilascio è di competenza dei Cantoni, che conformemente alla Costituzione detengono la regalia della caccia. Il superamento dell’esame di caccia è la condizione indispensabile per il rilascio di un’autorizzazione di caccia. La Confederazione prescrive ora ai Cantoni le materie protezione delle specie e degli spazi vitali, protezione degli animali nonché manipolazione delle armi, compresa la precisione di tiro. Questi parametri di base uniformi per l’esame cantonale di caccia sono quindi standardizzati a livello nazionale e riconosciuti reciprocamente dai Cantoni.
All’articolo 5 LCP, le specie cacciabili e i periodi di protezione sono adeguati conformemente all’ordinanza sulla caccia riveduta nel 2012. Adesso la legge disciplina