Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 34 pagine
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fedpol (art. 24c LMSI). Se si insiste nell’attribuire alla Confederazione la competenza di disporre le misure, le relative disposizioni dovranno essere formulate in modo tale da disciplinare con chiarezza la responsabilità della gestione dei casi attribuendola ai Cantoni (BE), ovvero prevedendo almeno un’indennità della Confederazione per i Cantoni incaricati di dare esecuzione alle misure disposte (art. 23n AP-LMSI). L’ICJ afferma che aumenterebbe l’incertezza del diritto tra le misure cantonali di polizia e le misure programmate di fedpol. L’articolo 23e AP-LMSI non prevede linee di demarcazione nette o congruenze ben definite tra l’attività della polizia cantonale e quella della polizia federale. L’articolo 2 lettera ebisAP-LUC conterrebbe tra l’altro una sorta di delega in bianco a favore della Confederazione che permetterebbe di eludere l’articolo 3 Cost. L’inosservanza del principio di sussidiarietà comporterebbe anche notevoli difficoltà a livello processuale.
Basi legali cantonali
7 Cantoni (AG, BS, TI, VD, VS, ZG, ZG), 1 associazione mantello (USAM) e 1 organizzazione (ICJ) affrontano il tema dell’applicazione delle norme cantonali esistenti o da creare. ZG osserva che il disegno di legge riserva poca considerazione alle basi legali già esistenti, previste o mancanti del tutto nei singoli Cantoni in materia di protezione e prevenzione della violenza. L’attuazione della cosiddetta gestione delle minacce, le soglie per le comunicazioni e i presupposti per lo scambio di dati con altre autorità della Confederazione e dei Cantoni sarebbero variamente regolamentati nel quadro della gestione cantonale dei casi. AG e USAM chiedono che nel testo della legge si specifichi che le basi legali cantonali esistenti relative alla protezione dalle persone che costituiscono una minaccia possono essere applicate dalle autorità cantonali parallelamente alle nuove norme di diritto federale, anche quando si tratti di potenziali attività terroristiche; tanto più che la correlazione alle norme di diritto penale può essere poco chiara. BS, TI, VS e VD suggeriscono di riflettere sul fatto che prima dell’attuazione delle norme federali proposte sono necessari adeguamenti sul piano della legislazione cantonale. È assolutamente necessario che il Consiglio federale conceda ai Cantoni tempo sufficiente per attuare tali adattamenti legislativi.
Esecuzione da parte dei Cantoni
2 Cantoni (BS, SZ) considerano discutibile l’attribuzione in via generale ai Cantoni dell’esecuzione e dei controlli sulle misure, come prevista dall’articolo 23n AP-LMSI. Da un lato fedpol disporrebbe di adeguate conoscenze specifiche per la gestione delle persone potenzialmente pericolose e dall’altro avrebbe anche la possibilità di valutare le misure tecniche. Infine le persone potenzialmente pericolose di norma si spostano molto rapidamente, per cui le competenze cantonali potrebbero variare spesso. Se i Cantoni assumessero la responsabilità per l’esecuzione delle misure, si porrebbe la questione di come i Cantoni potrebbero essere indennizzati dalla Confederazione per tale attività. Analogamente all’assunzione dei costi per sentenze definitive della giurisdizione federale eseguite dai Cantoni, sarebbe opportuna un’idonea regolamentazione dei costi. BS osserva altresì che i Cantoni che non richiedono direttamente la misura, in particolare per ragioni di economia procedurale, non dovrebbero rispondere nemmeno del relativo controllo ed esecuzione. Diversamente ne deriverebbe un’eccessiva necessità di coordinamento e intesa tra le autorità, con un aumento del rischio di errori e malintesi.
Effetti sul piano finanziario e del personale di Cantoni e Comuni
19 Cantoni (AR, AI, BE, BL, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TI, UR, VD, VS) e
6 organizzazioni (CDDGP, USAM, RSS, SCPCS, UCS, ICJ) prendono in esame le ripercussioni e le conseguenze dell’esecuzione per Cantoni e Comuni. Si fa riferimento soprattutto ai costi di esecuzione e alla ripartizione degli oneri, che nell’avamprogetto sarebbero descritti in modo troppo poco dettagliato o addirittura sottostimati. Una criticità sostanziale riguarda il fatto che per l’esecuzione delle nuove misure ci si deve attendere considerevoli maggiori oneri sul piano
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