Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 34 pagine

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Cpv. 2

ICJ pensa che sia indispensabile un’attività di osservazione ai fini di controllo delle eccezioni previste da questa disposizione.

Cpv. 4 e 7

BE suggerisce di descrivere nel rapporto esplicativo il motivo per cui non sia possibile una via di ricorso «unitaria» a livello federale. TG non ritiene opportuno attribuire ai giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi la competenza di disporre e controllare una misura in presenza di compiti preventivi della Confederazione nell’ambito della prevenzione di reati di competenza federale. Nell’ottica di un approccio unitario alla materia si ritiene più opportuno attribuire tale funzione al Tribunale penale federale.

Uni BE e dirittifondamentali.ch chiedono che i termini di cui all’articolo 23l capoverso 4 AP-LMSI siano adeguati conformemente all’articolo 224 capoverso 2 e all’articolo 226 capoverso 1 CPP. GDS e Amnesty Int. osservano che, anche se fedpol dovesse sottoporre la misura ordinata al competente giudice dei provvedimenti coercitivi perché ne verifichi la legalità e l’adeguatezza, non è certo che il giudice abbia accesso all’intero dossier e possa decidere essendo a conoscenza di tutte le circostanze. Secondo GDS e dirittifondamentali.ch il termine «adeguatezza» dovrebbe essere sostituito con «proporzionalità»; si respinge l’ipotesi di limitazione a un «esame dell’adeguatezza».

Cpv. 6

SO chiede che si riconsideri la possibilità di presentare in qualsiasi momento domanda di revoca della misura e di limitare il numero di domande ammissibili a una ogni tre mesi.

UDC esprime riserve in merito al diritto della persona potenzialmente pericolosa di presentare in qualsiasi momento domanda di revoca dell’obbligo di non lasciare un determinato immobile. Si chiede di adottare per questo capoverso una formulazione in base a cui si possa presentare domanda di revoca della misura una sola volta al momento della sua disposizione e poi nuovamente in caso di una sua eventuale proroga.

dirittifondamentali.ch chiede l’adeguamento di questa norma in modo che si possa consentire alle persone interessate di richiedere in qualsiasi momento un controllo immediato di un’autorità giudiziaria. Inoltre c’è da chiedersi come il giudice e l’imputato possano verificare o smentire le informazioni, soprattutto nel caso in cui la domanda si basi su informazioni del Servizio delle attività informative, difficilmente verificabili.

4.1.11 Art. 23m Impiego di apparecchi tecnici di localizzazione e localizzazione tramite telefonia mobile

AR, BL, GL, GR, VS e CDDGP ravvisano in questa misura un considerevole sgravio per le autorità cantonali di esecuzione, sottolineando l’importanza di adottare una prassi uniforme e la necessità che i Cantoni non debbano sostenere costi proibitivi per il ricorso a questi mezzi d’esecuzione.

LU osserva che le autorità di Lucerna dispongono di poche esperienze in merito e ancora non è stato verificato il rapporto tra costi e benefici. BE chiede che siano espressamente regolamentate le misure (di accompagnamento) da attuare da parte delle autorità competenti per l’esecuzione, il controllo e la procedura in caso di inosservanza degli obblighi. SO sostiene che il monitoraggio per mezzo di misure tecniche potrebbe opportunamente contribuire a un impiego più razionale degli operatori del corpo di polizia. Affinché le autorità cantonali di polizia siano in grado anche dopo l’entrata in vigore della MPT di assolvere i compiti loro attribuiti per legge, occorre

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