Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 34 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 26Fedlex · Rapporto sui risultati
L’UCS osserva che l’ordine di carcerazione può essere pronunciato esclusivamente dalla competente autorità della migrazione. È assolutamente necessario che la competente polizia degli stranieri, analogamente alla polizia dei trasporti delle FFS di cui alla pertinente disposizione, abbia accesso mediante procedura di richiamo al sistema automatizzato di registrazione delle ricerche di persone e oggetti. La CNPT consiglia di definire i fatti che secondo fedpol andrebbero considerati come informazioni e di dare forma concreta al relativo concetto. Inoltre non si ritiene necessaria l’ammissione di un ulteriore motivo di carcerazione per i motivi già oggi in essere (specificamente art. 76 cpv. 12 lett. b n. 4 LStr). L’ICJ sostiene che le informazioni di fedpol circa un’eventuale minaccia della sicurezza interna o esterna della Svizzera non sarebbero assolutamente sufficienti a soddisfare le chiare condizioni poste dall’articolo 5 capoverso 1 lettera c CEDU e dalla prassi in materia attuata dalla Corte EDU. GDS e dirittifondamentali.ch ritengono la disposizione superflua e dirittifondamentali.ch ne chiede l’eliminazione. Già oggi fedpol può pronunciare, ai sensi dell’articolo 67 capoverso 4 LStr, un divieto d’entrata nei confronti di persone e nella LStr sussistono le basi giuridiche per la carcerazione preliminare e quella in vista di rinvio coatto. Inoltre questa disposizione porterebbe a una carcerazione preventiva basata su criteri non chiari («informazioni di fedpol»). privatim ritiene che i nuovi motivi di carcerazione siano formulati in modo troppo impreciso e vago e ciò consentirebbe a fedpol di disporre di un eccessivo margine interpretativo. Si chiede che le disposizioni siano meglio precisate a livello di legge. humanrights.ch considera questa disposizione altamente problematica sotto il profilo dei diritti umani e la respinge.
4.2.2 Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1
L’UCS ritiene assolutamente necessario che la polizia degli stranieri competente, analogamente alla polizia dei trasporti delle FFS di cui alla pertinente disposizione, abbia accesso mediante procedura di richiamo al sistema automatizzato di registrazione delle ricerche di persone e oggetti. La CNPT consiglia di definire i fatti che secondo fedpol andrebbero considerati come informazioni e di dare forma concreta al relativo concetto. Inoltre non si ritiene necessaria l’ammissione di un ulteriore motivo di carcerazione per i motivi già oggi in essere (specificamente art. 76 cpv. 12 lett. b n. 4 LStr). L’ICJ sostiene che le informazioni di fedpol su un’eventuale minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera non sarebbero assolutamente sufficienti a soddisfare le chiare condizioni poste dall’articolo 5 capoverso 1 lettera c CEDU e dalla prassi in materia attuata dalla Corte EDU. humanrights.ch considera questa disposizione altamente problematica sotto il profilo dei diritti umani e la respinge.
4.2.3 Art. 76a cpv. 2 lett. j
La CNPT esprime le stesse perplessità formulate per i motivi di carcerazione ai sensi degli articoli 75 e 76 LStr. L’estensione degli indizi, richiesti ai sensi del regolamento Dublino III, di «notevole rischio di fuga» non produrrebbe praticamente alcun effetto. Secondo l’ICJ questa disposizione non soddisfa i requisiti posti dalla CEDU, poiché verrebbe semplicemente utilizzata ancora una clausola generale. Inoltre non è affatto certo che, sulla scorta di questi motivi generici, l’esame della carcerazione da parte dell’autorità giudiziaria di cui all’articolo 80 capoverso 2 segg. LStr si possa svolgere in maniera sufficientemente trasparente ed equa nei confronti di persone che rappresentano una minaccia terroristica. GDS e dirittifondamentali.ch considerano questa disposizione obsoleta e dirittifondamentali.ch ne chiede l’eliminazione, poiché già oggi sono presenti nella LStr le basi legali necessarie per pronunciare divieti d’entrata nei confronti di persone che minacciano la «sicurezza interna o esterna» della Svizzera, o per sottoporle a carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto. privatim ritiene i che i nuovi motivi di carcerazione siano formulati in modo troppo impreciso e vago e ciò consentirebbe a fedpol di disporre di un eccessivo margine interpretativo. Si chiede che le disposizioni siano meglio precisate a livello di legge.
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