Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 34 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 28Fedlex · Rapporto sui risultati

4.4 Legge federale del 20 giugno 20034 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo

4.4.1 Art. 9 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. c n. 1

GE chiede che a «autorità federali competenti in materia di sicurezza interna» si aggiunga «e organi cantonali di esecuzione». ZG chiede che la dicitura «autorità federali competenti in materia di polizia» sia sostituita da «autorità federali competenti in materia di sicurezza interna».

Secondo l’ICJ i poteri esclusivi di accesso online delle autorità federali, soprattutto di fedpol e del Servizio delle attività informative della Confederazione, a determinati file della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), non si giustificano né sotto il profilo costituzionale né per la natura dei compiti di polizia e dei Cantoni. In ogni caso dovrebbero essere subordinati, per il Servizio delle attività informative della Confederazione, a una modifica della LAIn. Se però gli accessi online sono ritenuti indispensabili, dovrebbero essere disponibili anche per gli organi cantonali di polizia e giustizia. privatim non ritiene convincente né comprensibile la ragione per cui nel capoverso 1 lettera c la definizione «autorità competenti in materia di polizia» dovrebbe essere modificata in «autorità competenti in materia di sicurezza interna».

4.5 Legge del 22 giugno 2001 sui documenti d’identità5

4.5.1 Art. 12 cpv. 2 lett. g

GE chiede che quest’articolo sia integrato con la dicitura «e gli organi cantonali di esecuzione».

4.6 Codice penale6

4.6.1 Art. 78 lett. d

SG e ZH ritengono che quest’integrazione sia giusta sotto il profilo dello Stato di diritto. Sarà la prassi a indicare in quale misura possano essere giustificate e attuate nella quotidianità limitazioni ai contatti tra le persone incarcerate. Inoltre c’è da chiedersi perché si debba creare una norma specifica per l’esecuzione di pene detentive e non per l’esecuzione di misure (art. 90 cpv. 1 CP), che pone la medesima problematica. Si deve garantire – per esempio con un riferimento nell’articolo 1 capoverso 2 del Diritto penale minorile (DPMin) – che le relative norme si applichino a persone di ogni età.

Il PVL concorda sostanzialmente sul fatto che la segregazione cellulare può essere disposta per impedire che l’ideologia del terrorismo influenzi altri detenuti. La misura dovrebbe però essere pronunciata solo come ultima ratio nel caso non sia possibile disporre una misura più lieve. Deve avere una scadenza temporale e dev’essere verificata periodicamente. D’altro canto la Confederazione deve imporre ai Cantoni, in quanto responsabili dell’esecuzione penale, di garantire assistenza alle persone potenzialmente pericolose e proteggere gli altri detenuti da eventuali influenze, offrendo ai Cantoni sostegno con mezzi idonei. Il PS considera la proposta della possibilità di segregazione cellulare controproducente e chiede che si rinunci a introdurre l’articolo 78 lettera d AP-CP, che costituirebbe una pesante intromissione nella libertà personale e porterebbe probabilmente a un rifiuto dell’autorità dello Stato e a una conseguente radicalizzazione dei detenuti. Il PES richiama le esperienze di altri Stati, in base alle quali le misure di prevenzione e l’affiancamento di «persone potenzialmente radicalizzate» sarebbero più efficaci della segregazione cellulare.

4 RS 142.51

5 RS 143.1

6 RS 311.0

Pag. 28 a 34