Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 34 pagine
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congiuntamente da fedpol e Cantone; fedpol è altresì tenuto a sostenere debitamente il Cantone richiedente nei suoi compiti esecutivi. TI considera problematici diversi aspetti dell’esecuzione; ad esempio con questa disposizione si invertirebbe il principio di cui all’articolo 4 capoverso 2 LMSI, secondo il quale i Cantoni assistono la Confederazione sul piano dell’amministrazione e dell’esecuzione, se in virtù della Costituzione e della legge la Confederazione è responsabile della sicurezza interna. Anche la creazione di servizi cantonali che conoscano le misure sociali, mediche e di polizia all’interno del Cantone, richiederebbe considerevoli risorse finanziarie, logistiche e in termini di personale così come adeguamenti del diritto cantonale. VD auspica precisazioni circa i servizi che i Cantoni dovranno designare, che conoscano le misure sociali, mediche e di polizia in corso di validità nei Cantoni, ad esempio sulla separazione tra l’aspetto della sicurezza e l’approccio socio-pedagogico.
privatim chiede che sia eliminato dai commenti il riferimento al Corpo delle guardie di confine.
Cpv. 2
BE chiede che, oltre al riferimento esplicito a speciali sistemi di controllo ed esecuzione per le singole misure, siano dichiarate applicabili anche le leggi cantonali concernenti la prevenzione delle minacce (in primis le leggi di polizia), nel caso non vengano comunque già applicate in base alle circostanze. ZG chiede la seguente modifica testuale: «Le autorità incaricate dell’esecuzione delle misure possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La pertinente legge cantonale di polizia è applicabile». SO osserva che vi sarà una certa necessità di formazione con l’entrata in vigore della MPT, dato che per ora sono pochi i membri del corpo di polizia a svolgere compiti di polizia di sicurezza in virtù della LCoe e della legge cantonale sulla polizia cantonale.
4.1.15 Art. 24f Limite d’età
FR chiede che le misure di cui agli articoli 23i – 23k e 23m siano pronunciate in via del tutto sussidiaria e che si privilegino misure sociali, di integrazione o terapeutiche.
PS auspica una modifica del testo e propone una formulazione, sostenendo che tutte le misure dell’AP-LMSI dovrebbero essere applicabili solo agli adulti e non a bambini e ragazzi. In caso di minori potenzialmente pericolosi, invece, dovrebbero trovare applicazione le misure previste dal diritto civile, vale a dire che rientrino nell’ambito di competenza dell’APMA o prevedano il ricorso alla polizia. Il PES chiede l’eliminazione di questa disposizione: suscita dubbi la compatibilità di questi limiti d’età molto bassi con la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
GDS, dirittifondamentali.ch e Digit. Gesellschaft sostengono che questa misura sia in contrasto con i fini del diritto penale minorile svizzero e potrebbe in definitiva essere incompatibile con le misure previste dal PAN. Il limite d’età dev’essere evidentemente alzato.
L’ICJ mette decisamente in dubbio che i bambini di età compresa tra 12 e 15 anni dispongano della competenza decisionale necessaria per queste misure di polizia. Inoltre per loro non è prevista alcuna speciale assistenza legale. Secondo l’ICJ le prescrizioni di questa disposizione contrastano con il senso e lo spirito dell’articolo 11 Cost., i principi della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF), in particolare gli articoli 37 e 40 e le diverse raccomandazioni del Consiglio Europeo sulla polizia e giustizia a misura di bambino. Anche Amnesty Int. ritiene i limiti d’età molto bassi e dubita che si concilino con la Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo. humanrights.ch considera questa disposizione molto problematica sotto il profilo dei diritti umani e la respinge.
4.1.16 Art. 24g Effetto sospensivo
GDS e dirittifondamentali.ch sostengono che, proprio a fronte della mancanza del riesame da parte di un’autorità giudiziaria di tutte le misure ad eccezione del divieto di lasciare un immobile,
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