Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 34 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 30Fedlex · Rapporto sui risultati

4.8.1 Art. 1 cpv. 3 e 4

L’UDC chiede che per la lotta alla cibercriminalità non siano create nuove istituzioni, ma che ci si avvalga delle strutture esistenti. Il PVL concorda sul fatto che la Confederazione possa svolgere funzioni di coordinamento e di supporto nella lotta alla cibercriminalità e, a questo scopo, possa concludere anche accordi con i Cantoni.

4.8.2 Art. 2 frase introduttiva e lett. ebis

Sostanzialmente TG approva che la cibercriminalità sia espressamente indicata come ambito nel quale gli uffici centrali svolgono indagini preliminari a un procedimento penale. Tuttavia, si osserva che tale compito, se dev’essere svolto con coerenza, richiede ingenti risorse in termini di personale. ZG chiede che da questa disposizione si elimini la parte «segnatamente nel settore della cibercriminalità». BE respinge con decisione l’ipotesi di estendere le attività investigative a casi di competenza cantonale. Gli uffici centrali dovrebbero contrastare solamente la cibercriminalità nella sfera di competenza della Confederazione.

UCS e SCPCS suggeriscono di verificare se sia davvero necessario che questa nuova competenza di svolgere indagini preliminari, contrariamente al vero scopo del progetto di legge, non sia limitata a fatti di presumibile matrice terroristica, ma possa essere applicata nell’intera sfera di competenza delle autorità federali relativa al perseguimento penale.

Digit. Gesellschaft ricorda che le azioni preparatorie a reati gravi sono già oggi punibili ai sensi dell’articolo 260bisCP e dell’articolo 260terAP-CP e ritiene pertanto superflue ulteriori «attività investigative di polizia giudiziaria prima dell’apertura di un procedimento penale». Già oggi sarebbe estremamente difficile distinguere tra indagine in incognito e inchiesta mascherata nelle leggi cantonali di polizia o nel diritto federale in materia di procedura penale.

4.8.3 Art. 3a Indagini in incognito su Internet e nei media elettronici

BE chiede che si impedisca con idonee norme di legge che gli uffici centrali della Confederazione svolgano regolarmente verifiche preliminari su reati di competenza cantonale, per poi attribuire il caso al Cantone. ZG chiede che nel titolo siano cancellate le parole «su Internet e nei media elettronici». Il capoverso 1 dovrebbe inoltre essere così modificato: «per smascherare e combattere reati terroristici, gli uffici centrali possono, nell’ambito delle attività investigative di polizia giudiziaria, di cui all’articolo 2 lettera ebis, impiegare agenti di polizia in qualità di agenti in incognito, segnatamente anche su Internet e nei media elettronici, la cui vera identità e funzione non è riconoscibile. L’inquirente non è autorizzato a utilizzare una falsa identità attestata da documenti». Il capoverso 2 dovrebbe essere così modificato: «esistono indizi sufficienti che possano essere commessi crimini o delitti».

Il PS chiede un adeguamento del testo e propone una formulazione, riconoscendo effettivamente la necessità di consentire un’indagine in incognito su Internet e nei media elettronici a fini di lotta al terrorismo, ma ritiene la soluzione proposta problematica per due ragioni: da un canto le condizioni per la disposizione di un’indagine in incognito sarebbero troppo riduttive. D’altro canto la rinuncia a una riserva di approvazione da parte di un giudice o l’esclusiva competenza decisionale in capo alla direzione della polizia giudiziaria sarebbero una questione delicata sotto il profilo dello Stato di diritto. Il PVL approva l’ipotesi di consentire anche agli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione di svolgere indagini in incognito su Internet e nei media elettronici. Ma nella legge va aggiunta l’indicazione della durata massima di un’indagine in incognito nel singolo caso. Inoltre si dovrebbe precisare cosa si intenda nel capoverso 1 per «media elettronici», indicati insieme a Internet. Il rispetto in qualsiasi momento dei principi dello Stato di diritto da parte delle indagini in incognito nei media digitali dev’essere garantita con mezzi idonei.

Privatim approva l’idea di limitare le indagini in incognito su Internet e nei media elettronici a delitti il cui perseguimento rientra nella sfera di competenza della Confederazione. Approva anche il fatto che le indagini in incognito siano ammesse solo per riconoscere e combattere reati gravi.

Pag. 30 a 34