Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 34 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati
a un eventuale ricorso contro una misura non dovrebbe essere tolto l’effetto sospensivo. dirittifondamentali.ch chiede altresì che all’imputato siano riconosciute le medesime «garanzie processuali» previste per il procedimento penale, in particolare la facoltà di non rispondere e il principio «in dubio pro reo».
4.1.17 Art. 29a Delitti
LU concorda con questa disposizione.
Digit. Gesellschaft vi ravvisa una criminalizzazione dei giovani. La norma indebolirebbe anche il lavoro individuale previsto dal Piano d’azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento.
4.1.18 Art. 29b Perseguimento penale
LU concorda con questa disposizione.
4.2 Legge sugli stranieri del 16 settembre 20052
4.2.1 Art. 75 cpv. 1 lett. i, art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1 e art. 76a cpv. 2 lett. j
AR, BL, FR, GL, VS e CDDGP approvano espressamente il nuovo motivo amministrativo di carcerazione in vista di rinvio coatto costituito dalla minaccia per la sicurezza interna o esterna. Occorre però stabilire se la prevista assegnazione di un luogo di soggiorno e il nuovo motivo di rinvio coatto rappresentino in determinati casi misure sufficienti a garantire la sicurezza pubblica. SO e GE dubitano che il regime abituale della carcerazione amministrativa sia idoneo a garantire in misura sufficiente la sicurezza. L’opzione prevista di disporre un divieto di avere contatti è ritenuta troppo debole. Se una persona che, stando a informazioni di fedpol, minaccia la sicurezza interna o esterna della Svizzera viene incarcerata o lasciata in carcere, occorre tenere debitamente conto della minaccia potenziale e collocare la persona in carcere separatamente da altri e controllarne ufficialmente i contatti. GR fa riferimento a questa disposizione sostenendo che la minaccia per la sicurezza interna o esterna quale nuovo motivo amministrativo di carcerazione costituisce la misura più incisiva del progetto di legge. FR ritiene indispensabile che le autorità e in particolare fedpol forniscano per iscritto alle autorità cantonali della migrazione elementi di prova sufficienti che mettano in evidenza la minaccia e che poi questa documentazione possa essere usata per giustificare una carcerazione amministrativa o la separazione dalle altre persone. Si esclude che il servizio cantonale della migrazione si basi su informazioni orali o strettamente confidenziali.
SG osserva che già dalla competenza della Confederazione in caso di minaccia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera, si rivela poco opportuna la competenza cantonale delle autorità preposte alla migrazione di disporre la carcerazione.
ZG chiede che il motivo di carcerazione costituito dalla minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera sulla base di informazioni di fedpol venga precisato a livello di legge.
VD auspica che il testo sia integrato come segue: «Allo scopo di garantire l’attuazione della procedura d’allontanamento, di una procedura d’espulsione secondo il diritto vigente o di un procedimento penale…». Quest’integrazione permetterebbe di incarcerare uno straniero per il periodo necessario a fedpol per preparare la decisione di espulsione ai sensi dell’articolo 68 LStr.
PVL chiede di illustrare meglio i motivi per i quali non sarebbero sufficienti le possibilità attuali di sottoporre gli stranieri a carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto. Ogni nuovo motivo di carcerazione deve tenere conto dell’ordinamento costituzionale e di quello internazionale e soprattutto dev’essere proporzionato.
2 RS 142.20
Pag. 25 a 34