Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 34 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 14Fedlex · Rapporto sui risultati

cui all’articolo 23e capoverso 1 AP-LMSI, mentre Amnesty Int. suggerisce di eliminare dall’avamprogetto il concetto di «persona potenzialmente pericolosa» poiché troppo indefinito. Le misure ai sensi degli articoli 23h - 23k verrebbero disposte, stante tale formulazione, sulla base di mere supposizioni circa le intenzioni di una persona, tuttavia difficilmente comprovabili. GDS e dirittifondamentali.ch sostengono che con queste formulazioni imprecise l’AP-LMSI violerebbe il principio di legalità (art. 5 e art. 36 Cost.) ovvero l’obbligo di determinatezza che ne deriva, secondo cui una clausola sostanziale dev’essere tanto più univoca e chiara quanto più pesantemente si ripercuote sui diritti. dirittifondamentali.ch chiede inoltre che in tale disposizione si faccia riferimento ad articoli concreti del Codice penale. L’UNIL suggerisce di verificare se l’indeterminatezza della norma sia compensata da idonee garanzie procedurali.

Cpv. 1 lett. b

TG osserva che nella maggior parte di Cantoni e Comuni non sono disponibili le istituzioni necessarie, il che farebbe sì che le autorità cantonali e federali preposte alla sicurezza non abbiano nel caso concreto alcun potere sull’attuazione di una disposizione di natura diversa da quelle di polizia. Né l’Ufficio federale di polizia (fedpol), né il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), né le autorità cantonali di polizia sarebbero in condizioni di valutare misure diverse da quelle di polizia e metterle poi a confronto con le misure di polizia.

PS, UCS e SCPCS approvano esplicitamente il carattere di sussidiarietà, sancito dall’articolo 23e capoverso 1 lettere b e c, delle misure preventive di polizia rispetto a misure sociali e di procedura penale. Si richiede però che le valutazioni espresse dai servizi competenti per le misure sociali, di integrazione e terapeutiche siano tenute in debita considerazione sia dall’autorità richiedente (cantonale o comunale) sia dall’autorità decisionale (fedpol). La RSS ritiene essenziale l’enfasi posta sul principio di sussidiarietà, se è in questione l’ingerenza nei diritti fondamentali.

PES e Amnesty Int. criticano il fatto che la disposizione in questione non fornisce indicazioni né sull’autorità preposta alla verifica dell’efficacia delle misure sociali, di integrazione o terapeutiche, né sui criteri su cui tale valutazione si dovrebbe basare.

Cpv. 1 lett. c

Il CP esprime perplessità sulle argomentazioni formulate nel rapporto esplicativo in merito alla distinzione tra le misure preventive di polizia e l’attività delle autorità di perseguimento penale.

Cpv. 2

BE, SZ, ZH e UDC chiedono di aumentare la durata massima delle misure in questione a un anno, mantenendo la possibilità di rinnovo una tantum per sei mesi. Per esperienza la presa di contatto con persone potenzialmente pericolose e le misure preventive integrative esplicano il loro effetto soltanto dopo qualche tempo. TG giudica problematica la rigida limitazione nel tempo delle misure previste nella presente disposizione. Non si comprende il motivo per cui le misure possano essere prorogate una sola volta. Soprattutto in considerazione del fatto che non tutte le misure si ripercuotono con particolare incisività sui diritti delle persone interessate, sarebbe opportuno evitare tale rigida regolamentazione.

Il CP ritiene improbabile che le misure preventive di polizia siano efficaci se la durata massima è limitata a sei mesi.

Cpv. 3

Per AG non è chiaro quale sia lo scopo della formulazione «anche all’insaputa delle persone interessate». Si propone di sancire nel rapporto che rimanga in essere l’obbligo, imposto all’autorità che fornisce i dati dall’articolo 18a della legge federale sulla protezione dei dati ovvero dalle leggi cantonali sulla protezione dei dati, di informare la persona interessata della fornitura

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