Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 34 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati

4.1.7 Art. 23i Divieto di avere contatti

AR, BL, GL, GR, UR, VS, CDDGP, UCS e SCPCS si dichiarano favorevoli alla misura e non la ritengono problematica, dato che gli strumenti di polizia volti alla prevenzione delle minacce sono già disciplinati in alcune leggi cantonali di polizia e hanno dimostrato tutta la loro efficacia nella prassi.

BE chiede che siano espressamente regolamentate le misure (di accompagnamento) da adottare da parte delle autorità competenti per l’esecuzione, il controllo e la procedura in caso di inosservanza degli obblighi. LU sostiene come i divieti di avere contatti si possano controllare solo con oneri considerevoli. A fronte del rapido progresso tecnologico e delle possibilità così messe a disposizione, sussisterebbero dubbi circa l’attuazione di tale misura, soprattutto per ciò che concerne i divieti di avere contatti nello spazio virtuale.

KA Schweiz sottolinea come eventuali misure per la protezione dei minori che potrebbero condurre al medesimo obiettivo abbiano la priorità e suggerisce che in ogni caso si debba inoltrare una segnalazione all’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) nel caso in cui si valuti di pronunciare la misura nei confronti di minorenni. Inoltre la disposizione andrebbe integrata aggiungendo che i minorenni abbiano automaticamente diritto a un rappresentante legale nel caso in cui si valuti di adottare questa misura. L’ICJ esprime dubbi circa l’idoneità e quindi la proporzionalità della misura, poiché comporterebbe il monitoraggio di interi gruppi o di persone terze. Per GDS, dirittifondamentali.ch e Digit. Gesellschaft questa clausola configura una grave intromissione nella libertà personale degli interessati (si richiamano l’art. 10 Cost., l’art. 8 CEDU, l’art. 17 Patto ONU II). È inoltre inaccettabile che i divieti di avere contatti possano essere pronunciati nei confronti di bambini e ragazzi dai 12 anni d’età, che di regola vivono ancora in famiglia. Infine non si comprende come si possa controllare il rispetto di questi divieti senza coinvolgere gli altri familiari; sussisterebbe anche il pericolo che l’intera famiglia diventi oggetto di sospetto generalizzato. humanrights.ch ritiene che un tale divieto di avere contatti costituisca una chiara intrusione nell’essenza del diritto fondamentale alla libertà personale e alla libertà di riunione. La Costituzione federale vieta queste pesanti intromissioni anche in presenza di una base giuridica. L’affermazione riportata nel rapporto esplicativo (pag. 9) secondo cui le nuove misure «si ispirano ampiamente agli strumenti analoghi esistenti», sarebbe semplicemente erronea in riferimento all’articolo 23i. Questa misura non presenterebbe, per quanto attiene alle condizioni e allo scopo, alcuna analogia con l’art. 67b CP utilizzato per comprovare l’affermazione. Amnesty Int. sostiene che una tale misura debba essere pronunciata da un giudice e non da un’autorità di polizia. Una misura di questo genere potrebbe altresì avere ricadute eccessive sulla vita privata, per cui la norma dev’essere assolutamente formulata con maggior precisione. In assenza di un’ulteriore precisazione Amnesty Int. respinge la presente disposizione. L’UNIL osserva che le misure di cui agli articoli 23h – 23l devono soddisfare il principio di proporzionalità e ritiene opportuno l’inserimento di una disposizione derogatoria analoga a quella prevista nell’articolo 23j AP-LMSI («fedpol può autorizzare eccezioni se vi sono motivi importanti»).

4.1.8 Art. 23j Divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate

AR, BL, GL, GR, UR, VS, CDDGP, UCS e SCPCS approvano questa misura in quanto efficace provvedimento preventivo di polizia per procedere nei confronti di persone che rappresentano una minaccia terroristica. Ritengono questa misura priva di problematicità, poiché gli strumenti di polizia di prevenzione delle minacce sono già disciplinati in alcune leggi cantonali di polizia e hanno dimostrato tutta la loro efficacia nella prassi. LU osserva come questa misura non produca, per esperienza, per determinate categorie di utenti il necessario effetto deterrente e, analogamente ai divieti di avere contatti, è possibile controllarne il rispetto solo con un dispendio di risorse elevato. BE chiede che siano espressamente regolamentate le misure (di accompagnamento) da adottare da parte delle autorità competenti per l’esecuzione, il controllo e la procedura in caso di inosservanza degli obblighi.

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