Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 34 pagine
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la lettera c con la dicitura «al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale». Questa base giuridica sarebbe necessaria non solo per procedimenti ai sensi della nuova sezione 5 dell’AP-LMSI, ma anche per i ricorsi nell’ambito della procedura d’asilo, del diritto in materia di stranieri e della LAIn. L’ICJ ritiene questa disposizione molto problematica. Sarebbe il caso di aggiungervi un’espressa riserva relativa al rispetto dell’ordre public e in particolare dei diritti dell’uomo, affinché la trasmissione di dati ad autorità estere non avvenga verso Paesi quali Turchia, Iran, Egitto o Arabia Saudita, che utilizzano le informazioni sul terrorismo per rivolgerle come accuse nei confronti dell’opposizione politica ed esercitare contro quest’ultima una persecuzione violenta.
4.10 Legge del 20 marzo 200810 sulla coercizione
4.10.1 Art. 20a Perquisizione di locali, oggetti e veicoli
ZG e Privatim chiedono che sia meglio precisato il termine «oggetti». Privatim sostiene che la disposizione va oltre lo scopo effettivo del progetto di legge MPT. La perquisizione di dispositivi elettronici rappresenta una grave ingerenza nella sfera privata degli interessati. Perciò dev’essere assolutamente chiarito se nel concetto di perquisizione di oggetti rientri anche la lettura di smartphone, tablet e computer. È necessario chiarire anche come si debba procedere nel caso in cui le password non siano note o non vengano rese note.
4.11 Legge federale del 18 marzo 201611 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
SO chiede che sia rivisto l’aumento del 60 per cento degli emolumenti entrato in vigore il 1° marzo 2018. Il gruppo di lavoro costituito, che vaglierà i possibili margini di risparmio e tra l’altro anche l’adozione di un emolumento forfettario annuale, dovrebbe occuparsi quanto prima del proprio compito.
4.12 Pareri su temi che non sono disciplinati nell’avamprogetto
AG non ritiene appropriato escludere gli strumenti di polizia in un procedimento penale in corso. Piuttosto dovrebbe essere possibile utilizzare anche in un procedimento penale in corso le misure di polizia adatte ai sensi del presente avamprogetto, se non si tratta di questioni di perseguimento penale ma di prevenzione delle minacce. La questione dev’essere analizzata nuovamente e il disegno di legge modificato di conseguenza.
AR, BL, GL, GR, SH, SO, TG, VS e CDDGP propongono di valutare l’ipotesi di introdurre una cosiddetta custodia di sicurezza per persone potenzialmente pericolose, che richiede una specifica base giuridica formale, che potrebbe essere costituita in questo progetto di legge a integrazione delle misure di polizia proposte, segnatamente al divieto di lasciare un immobile.
SG auspica indicazioni supplementari sulle interazioni con il tema dell’«asilo». Tutte le possibilità di elusione insite nell’applicazione del diritto in materia di asilo devono essere individuate dalla Confederazione per poi trovare soluzioni sul piano legislativo finalizzate a eliminare tali possibilità di elusione. Altrettanto poco regolamentata nell’avamprogetto è la procedura da seguire quando le autorità d’esecuzione del Cantone non possono dare esecuzione fin dall’inizio o in corso d’opera a una misura disposta ai sensi degli articoli 23e-m LMSI o quando le misure si rivelano inadatte a raggiungere lo scopo perseguito. In questi casi l’autorità cantonale di esecuzione deve potersi rivolgere a fedpol e chiedere la revoca o la modifica della misura.
10RS 364
11RS …
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