Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 34 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 19Fedlex · Rapporto sui risultati
PES ritiene che questa misura abbia pesanti ricadute o sia addirittura controproducente, poiché potrebbe limitare notevolmente la libertà personale e avere effetti considerevoli sulla quotidianità delle persone interessate.
KA Schweiz sottolinea come eventuali misure per la protezione dei minori che potrebbero condurre al medesimo obiettivo abbiano la priorità e suggerisce che in ogni caso si debba inoltrare una segnalazione all’APMA nel caso in cui si valuti di pronunciare la misura nei confronti di minorenni. Inoltre la disposizione andrebbe integrata aggiungendo che i minorenni abbiano automaticamente diritto a un rappresentante legale nel caso in cui si valuti di adottare questa misura. L’ICJ sostiene che le assegnazioni a determinate zone o le misure di respingimento da determinate zone debbano essere sempre motivate in modo specifico con riferimento alla persona, affinché eventuali limitazioni alla libertà di movimento siano proporzionate. Inoltre le condizioni per la pronuncia di un «divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate» secondo questa disposizione sono piuttosto generiche e indeterminate. Sembra difficile che nell’opera semisegreta di prevenzione del terrorismo si possano disporre misure adeguate nei confronti di persone. Sicuramente sarebbe più facile controllare una (siffatta) misura con gli strumenti tecnici di cui all’articolo 23m AP-LMSI, ma l’adeguatezza della misura dipende dall’affidabilità di «misure di accompagnamento» efficaci (risorse di polizia per l’immediata osservazione o l’arresto, nel caso in cui si riscontri con mezzi tecnici la violazione del divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate). Amnesty Int. sostiene che una misura di questo tipo debba essere pronunciata da un giudice e non da un’autorità di polizia. In assenza di un’ulteriore precisazione Amnesty Int. respinge la presente disposizione. humanrights.ch individua nella presente norma una tendenza all’eccessiva limitazione della libertà di movimento spinta all’estremo in misura inaccettabile. È oltremodo preoccupante che fedpol possa pronunciare a propria discrezione, senza qualsivoglia motivazione concreta e plausibile ma solo sulla base dell’inquadramento di una persona quale soggetto potenzialmente pericoloso, divieti di accedere ad aree determinate. Digit. Gesellschaft definisce la norma come grave intromissione nella libertà personale.
4.1.9 Art. 23k Divieto di lasciare il Paese
AR, BL, GL, GR, UR, VS e CDDGP concordano con questa norma e non la ritengono problematica, dato che gli strumenti di polizia volti alla prevenzione delle minacce sono già disciplinati in alcune leggi cantonali di polizia e hanno dimostrato tutta la loro validità nella prassi. LU osserva che si potrebbe uscire dalla Svizzera anche senza documenti di viaggio – in particolare attraverso la rete ferroviaria e stradale o attraverso il «confine verde», ma si dichiara favorevole all’adozione di una base giuridica per il sequestro di titoli di viaggio esteri. BE chiede che siano espressamente regolamentate le misure (di accompagnamento) da attuare da parte delle autorità competenti per l’esecuzione, il controllo e la procedura in caso di inosservanza degli obblighi. TG ritiene importante che le competenti autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni informino prontamente il competente ufficio della migrazione in modo da poter sospendere un’esecuzione dell’allontanamento eventualmente in corso. Nei commenti occorrerebbe inserire precisazioni sui «documenti d’identità sostitutivi» (di cui al capoverso 4) e le autorità competenti per il loro rilascio.
KA Schweiz sottolinea come eventuali misure per la protezione dei minori che potrebbero condurre al medesimo obiettivo abbiano la priorità e suggerisce che in ogni caso si debba inoltrare una segnalazione all’APMA nel caso in cui si valuti di pronunciare la misura nei confronti di minorenni. Inoltre la disposizione andrebbe integrata aggiungendo che i minorenni abbiano automaticamente diritto a un rappresentante legale nel caso in cui si valuti di adottare tale misura.
Amnesty Int. dichiara che una siffatta misura dovrebbe essere pronunciata da un giudice e non da un’autorità di polizia. In assenza di una maggiore specificazione della disposizione, Amnesty Int la rigetta. L’UNIL osserva che le misure di cui agli articoli 23h – 23l devono soddisfare il principio di proporzionalità e ritiene opportuno l’inserimento di una disposizione derogatoria
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