Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 34 pagine

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dei dati ai sensi dell’articolo 23e capoverso 3 LMSI. Nel caso l’intento fosse diverso, se ne dovrebbe dare chiara spiegazione nella legge e nel rapporto.

LU non ritiene scevro da aspetti problematici l’accertamento della pericolosità di una persona avvalendosi di tutte le informazioni disponibili e auspica l’adozione di una chiara regolamentazione nazionale a livello federale.

privatim e RSS chiedono che nel testo di questa disposizione e nel messaggio che sarà redatto si faccia più chiaro riferimento alla rilevanza del diritto cantonale. La norma per cui i Cantoni disciplinano secondo il proprio ordinamento la gestione dei singoli casi ovvero lo scambio di informazioni tra i servizi coinvolti nella gestione delle minacce, dev’essere messa sufficientemente in risalto. privatim propone una formulazione per adeguare la norma.

Il TAF osserva che dal tenore della clausola e del rapporto esplicativo non si capisce se si tratti di una mera attribuzione formale di competenze o se la norma abbia una valenza materiale. All’occorrenza fedpol e Cantoni sarebbero però ampiamente liberi di scegliere i mezzi per procurarsi le informazioni e la disposizione in grado di interferire con il diritto alla libertà personale e alla tutela della sfera privata ovvero con il diritto all’autodeterminazione informativa. Rimane inoltre da capire quali principi (in materia di protezione dei dati) siano applicabili all’acquisizione e al trattamento di dati personali e quali diritti (sempre in materia di protezione dei dati) spettino agli interessati.

4.1.4 Art. 23f Richiesta

UR ritiene necessario che le autorità cantonali o comunali possano chiedere l’adozione di misure all’Ufficio federale di polizia. Si concorda con la possibilità disciplinata dalla presente disposizione. ZG chiede che nel rapporto esplicativo si faccia più chiaro riferimento alla rilevanza del diritto cantonale in caso di richiesta di adozione di misure volte a impedire reati di terrorismo. Si chiede altresì che il trattamento dei dati (archiviazione, comunicazione, cancellazione, ecc.) da parte di fedpol sia regolamentato a un livello opportuno.

L’UNIL ritiene necessario che questa norma, e in particolare il capoverso 2, sia formulata ex novo, avanzando una proposta al riguardo. privatim sostiene che non è chiaro se ai sensi di questa disposizione le informazioni per la richiesta di adozione di una misura debbano essere acquisite dalla polizia cantonale oppure dal servizio cantonale delle attività informative. Nel caso in cui la polizia debba acquisire informazioni autonomamente e di propria iniziativa, è necessaria una base legale che definisca per i soggetti responsabili un chiaro quadro di riferimento per il trattamento dei dati. Anche nel messaggio che sarà predisposto si deve fare più evidente riferimento al carattere determinante del diritto cantonale. Inoltre il rapporto esplicativo non conterrebbe indicazioni circa la sorte dei dati personali trasmessi dai Cantoni, il luogo e la durata di conservazione. Mancherebbero anche indicazioni sulla sorte dei dati trasmessi nel caso in cui fedpol non disponga alcuna misura. Si chiede pertanto che il trattamento dei dati (archiviazione, comunicazione, cancellazione, ecc.) sia disciplinato da fedpol a un livello appropriato. humanrights.ch esprime un parere critico sull’adozione di misure da parte di fedpol in assenza di autorizzazione di un giudice (ad eccezione del divieto di lasciare un immobile ai sensi dell’art. 23l). In effetti la persona interessata potrebbe interporre ricorso contro tale decisione ai sensi dell’articolo 23g capoverso 2 rivolgendosi al Tribunale amministrativo federale; tuttavia, secondo l’articolo 24g tale ricorso non avrebbe alcun effetto sospensivo. Anche il quadro probatorio sarebbe molto probabilmente privo di qualsiasi trasparenza, basandosi la misura nella maggior parte dei casi su informazioni del servizio delle attività informative. Inoltre l’onere della prova verrebbe invertito tanto da costringere la persona destinataria a fornire – cosa impossibile

– la prova del fatto di non essere una persona potenzialmente pericolosa. dirittifondamentali.ch chiede lo stralcio di questa disposizione, poiché le informazioni – che in pratica verrebbero principalmente raccolte dal servizio delle attività informative – non sarebbero verificabili né sarebbe chiaro da dove esse provengano.

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