Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 34 pagine
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analoga a quella prevista nell’articolo 23j AP-LMSI («fedpol può autorizzare eccezioni se vi sono motivi importanti»).
4.1.10 Art. 23l Divieto di lasciare un immobile
AR, BL, GL, GR, UR, VS, CDDGP, UCS e SCPCS approvano questa misura in quanto strumento idoneo e compatibile con i principi dello Stato di diritto che amplia il margine d’azione a disposizione delle autorità di polizia. Si rimanda alla situazione di altri Paesi europei che hanno disciplinato misure analoghe nelle loro leggi in materia.
BE chiede che siano espressamente regolamentate le misure (di accompagnamento) da attuare da parte delle autorità competenti per l’esecuzione, il controllo e la procedura in caso di inosservanza degli obblighi. SO considera le deroghe indicate non idonee a fronte di un potenziale di rischio elevato e ne chiede l’eliminazione. Inoltre fedpol dovrebbe obbligatoriamente consultare l’autorità richiedente prima di decidere di una deroga al divieto di lasciare un immobile. LU osserva come questa misura rappresenti, nel caso duri un certo periodo di tempo, una grave ingerenza nei diritti fondamentali di una persona e che debba essere disposta soltanto in casi estremi e approvata da un tribunale. Il controllo e l’attuazione saranno un compito impegnativo per le autorità.
Il PS respinge la possibilità proposta di pronunciare il divieto di lasciare un immobile nei confronti di persone potenzialmente pericolose. La carcerazione preventiva prevista nella procedura penale e basata sull’articolo 221 CPP costituisce di per sé uno strumento sufficiente per una privazione della libertà che ha come scopo quello di proteggere la popolazione da reati di terrorismo. Inoltre gli elementi segnalati nel rapporto esplicativo indicativi di un notevole pericolo per la vita e l’integrità personale sono considerati non sufficientemente gravi. Il PVL respinge l’ipotesi che la «carcerazione preventiva» sia disposta da fedpol e invita il Consiglio federale a spiegare con esempi concreti in quali casi di effettivo pericolo non sia sufficiente la disposizione della carcerazione preventiva o di sicurezza da parte delle autorità di perseguimento penale.
Uni BE e dirittifondamentali.ch chiedono che questa disposizione sia eliminata. In mancanza di un pertinente motivo di carcerazione, la privazione della libertà a seguito del divieto di lasciare un immobile ai sensi dell’articolo 23l AP-LMSI non si giustifica e violerebbe inoltre l’articolo 5 CEDU. Se, tuttavia, la clausola dovesse essere mantenuta, sarà necessario un adeguamento dell’articolo 23g capoverso 1 AP-LMSI per soddisfare i requisiti richiesti dall’articolo 5 CEDU. L’ICJ esprime grave preoccupazione circa il rischio che questa misura equivalga in pratica a una deroga all’articolo 5 capoverso 1 lettera c CEDU. Se di fatto si giungesse all’abrogazione di una così importante disposizione della CEDU in materia di Stato di diritto, la si potrebbe accettare solo in virtù dell’articolo 15 capoverso 1 CEDU e soltanto se adempiute condizioni severe. L’ICJ osserva altresì come la congruità di questa misura dipenda dall’affidabilità di «misure di accompagnamento» immediatamente efficaci. Un team d’osservazione o d’intervento dovrebbe essere pronto a intervenire in qualsiasi momento. Per GDS quest’articolo è eccessivamente estensivo, potendovi ravvisare, nonostante la necessità di un’autorizzazione del giudice, un’efficacia più punitiva – di fatto si tratta di una pena detentiva – che preventiva. Per cui la clausola viola evidentemente il principio di legalità e l’obbligo di determinatezza, rappresentando una grave ingerenza nella libertà personale. Amnesty Int. sostiene che questa misura dovrebbe essere pronunciata da un giudice e non da un’autorità di polizia. Amnesty Int. afferma che una norma di questo tipo costituisce una pesante intromissione nella libertà personale, con ricadute anche su altri diritti fondamentali, segnatamente la libertà di movimento, il diritto alla protezione della sfera privata e della famiglia o anche il diritto al lavoro. Secondo humanrights.ch l’articolo 23l va inteso esclusivamente quale sanzione riferita al mancato perseguimento di misure di polizia e incompatibile con l’articolo 5 capoverso 1 lettera c CEDU. Si richiede l’eliminazione della presente norma. Digit. Gesellschaft considera tale misura come una forma di privazione della libertà.
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