Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 34 pagine
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Tuttavia si prende atto con rammarico che le fattispecie penali descritte includono tutti i reati di competenza federale che presentano «indizi sufficienti» per disporre un’indagine in incognito ai sensi di questa disposizione. L’ICJ ritiene che la lotta alla cibercriminalità debba essere separata dalla lotta al terrorismo. Occorre una legislazione a sé stante e misure intercantonali parallele da parte dei Cantoni. UCS e SCPCS si chiedono se sia corretto quanto descritto nel rapporto esplicativo, vale a dire che le indagini preliminari si possono limitare all’individuazione di reati già commessi. Rimane conseguentemente da chiarire cosa debba accadere se le indagini preliminari della Confederazione rivelano indizi circa possibili reati imminenti. Nel rapporto esplicativo si dovrebbe inoltre illustrare in maniera più chiara come trattare le possibili ripercussioni delle indagini preliminari specifiche al caso e delle indagini in incognito da parte della PGF sulle autorità penali cantonali. dirittifondamentali.ch e Digit. Gesellschaft ravvisano fin d’ora notevoli difficoltà di interpretazione tra indagine in incognito e inchiesta mascherata nelle leggi cantonali di polizia o nel diritto di procedura penale federale in riferimento alle indagini su Internet. Poiché la LUC non prevede le inchieste mascherate, per evitare le difficoltà di interpretazione ed eventuali lacune legislative occorrerebbe modificare la denominazione dell’articolo 3a AP-LUC in «inchiesta mascherata» contro la cibercriminalità. Analogamente la procedura di approvazione dovrebbe orientarsi all’articolo 289 CPP e l’articolo 3a capoverso 6 AP-LUC prevedere un obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 289 CPP.
Capoverso 3
TG ritiene più opportuno, nell’ottica di un trattamento uniforme della materia, attribuire al Tribunale penale federale la competenza della decisione in merito alla proroga della misura.
Capoverso 6
dirittifondamentali.ch e Digit. Gesellschaft ritengono questo capoverso insufficiente e lo respingono. Questo capoverso dovrebbe prevedere un obbligo di comunicazione in analogia con l’articolo 298 CPP.
4.8.4 Art. 3b Segnalazione di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato
Il PVL riconosce che la sorveglianza discreta e il controllo mirato possono costituire strumenti importanti nell’attività di indagine e quindi sostanzialmente li approva. Tuttavia, considerate le estese limitazioni dei diritti fondamentali delle persone interessate, questi strumenti non sarebbero però adeguatamente motivati e quindi vengono respinti nella forma proposta. Il ricorso a questi strumenti dev’essere chiaramente giustificato e il loro ambito di applicazione precisato e limitato nel tempo.
Cpv. 2 lett. a
Privatim ritiene la definizione «reato grave» eccessivamente imprecisa. A causa della pesante intromissione nei diritti fondamentali occorre prestare particolare attenzione all’osservanza del principio di proporzionalità e dell’obbligo di determinatezza. Privatim chiede l’adeguamento di questa disposizione e propone una formulazione alternativa.
4.9 Legge federale del 13 giugno 20089 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione
9RS 361
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