Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 34 pagine
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riconsiderare le condizioni proposte ed eccessivamente severe per l’impiego di apparecchi tecnici di localizzazione e per la localizzazione della persona potenzialmente pericolosa tramite telefonia mobile. Si invita inoltre ad elencare a titolo esemplificativo i possibili elementi a sostegno della supposizione avanzata. FR esprime scetticismo riguardo all’attuazione pratica e ritiene che queste misure di sorveglianza non siano praticamente più attuabili con l’avvento delle nuove tecnologie della telecomunicazione. FR e VD si esprimono a favore di una sorveglianza «a posteriori», poiché una sorveglianza in tempo reale comporterebbe per le autorità d’esecuzione o le autorità cantonali di polizia costi rilevanti e attualmente sarebbero tecnicamente poco affidabili; in particolare occorrerebbe prevedere nell’avamprogetto stesso, e non solo nel rapporto esplicativo, l’esclusione della sorveglianza in tempo reale. Infine a fedpol dovrebbe essere attribuita la competenza della fornitura del materiale elettronico di sorveglianza. UR osserva come non si debba trascurare il fatto che questo compito comporti maggiori oneri finanziari e del personale. Proprio a tale proposito auspica che la Confederazione stabilisca condizioni più severe a tariffe più convenienti nei confronti degli operatori di telecomunicazione. Oneri dell’ordine di grandezza del «caso Rupperswil» non sarebbero semplicemente sopportabili per il Cantone UR. Ci si attende dunque che i costi delle «misure MPT» disposte dalla Confederazione siano sostenuti dalla Confederazione stessa. GE e TI richiamano le difficoltà tecniche e i limiti applicativi delle cavigliere elettroniche. TI sostiene inoltre che l’uso di apparecchi tecnici di localizzazione potrebbe essere disposto anche in caso di minorenni e ricorda altresì la problematica della determinazione dell’autorità competente a disporre e revocare una misura di questo tipo.
L’ICJ osserva come l’impiego dei mezzi tecnici di cui all’articolo 23m AP-LMSI per localizzare una persona soggetta a restrizioni richieda una giustificazione supplementare. Essa si rende necessaria poiché il diritto di autodeterminazione informativa (ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 Cost./art. 8 CEDU) e la libertà personale inclusa la libertà di movimento (ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 e art. 13 cpv. 1 Cost. nonché art. 8 CEDU) verrebbero ulteriormente limitati per via del rilevamento dei dati. KA Schweiz sottolinea come eventuali misure per la protezione dei minori che potrebbero condurre al medesimo obiettivo abbiano la priorità e suggerisce che in ogni caso si debba inoltrare una segnalazione all’APMA nel caso in cui si valuti di pronunciare la misura nei confronti di minorenni. Inoltre la disposizione andrebbe integrata aggiungendo che i minorenni abbiano automaticamente diritto a un rappresentante legale nel caso in cui si valuti di adottare questa misura.
GDS considera questa misura una grave ingerenza nella sfera privata, non giustificata sulla scorta di considerazioni di proporzionalità. Sussisterebbe inoltre il rischio che l’autorità raccolga con questi mezzi altre informazioni oltre a quelle necessarie a controllare l’esecuzione della misura. Amnesty Int. osserva come una misura di questo tipo debba essere disposta con grande cautela e solo sulla base di un sospetto concreto. Amnesty Int. sostiene che questa misura non debba essere disposta nei confronti di persone che non hanno commesso concretamente un reato ma per le quali sussista solo il sospetto che siano potenzialmente pericolose. humanrights.ch ritiene questa disposizione, soprattutto l’impiego di cavigliere elettroniche, altamente problematica per ragioni legate ai diritti umani e la rigetta.
Cpv. 1 lett. b
AG ne chiede la definitiva eliminazione.
Cpv. 1 lett. c
Il TAF solleva il dubbio se il termine «ricerca» non vada sostituito con «misura».
Cpv. 2
GR esprime dubbi circa l’utilità pratica, ritenendo controversa da un lato la questione dell’effettiva attuazione pratica del monitoraggio sotto forma di «electronic monitoring» e dall’altro la possibilità di raggiungere lo scopo auspicato. In mancanza di una forma di sorveglianza in tempo reale, i
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