Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 34 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 29Fedlex · Rapporto sui risultati

Uni BE, CNPT, humanrights.ch e dirittifondamentali.ch chiedono l’eliminazione di questa disposizione. Uni BE sostiene che la norma proposta non soddisferebbe il principio di proporzionalità. Suscita perplessità sia l’idoneità sia la necessità della misura proposta. Non è certo nemmeno se il tenore estensivo della norma presupponga una pericolosità sufficiente a giustificare la pronuncia della segregazione cellulare. Inoltre già il tenore di questa disposizione comprende la protezione di terzi nel «mondo esterno», per cui in presenza di indizi chiari che indichino un’effettiva minaccia pubblica si può disporre la segregazione cellulare già secondo il diritto vigente. La CNPT suggerisce di promuovere invece misure sociali, di integrazione o terapeutiche negli istituti di detenzione. La CNPT si richiama altresì all’osservanza di garanzie procedurali basilari in singoli casi di pronuncia ed esecuzione della segregazione cellulare. Infine la verifica della disposizione della misura dev’essere effettuata almeno ogni 3 mesi, precisando che, all’aumento della sua durata, corrisponde anche un inasprimento dei requisiti dell’obbligo della sua motivazione. Le decisioni rilevanti dovrebbero essere accuratamente documentate, chiare e sempre accessibili all’interessato. A tale riguardo occorre far sì che al detenuto sia accordato il diritto di essere sentito, sia consegnata copia della disposizione e siano illustrate le possibilità di ricorso. Amnesty Int. si dichiara contraria alla segregazione cellulare nella forma proposta e ne richiede l’indicazione della durata massima. L’ICJ osserva che anche in questa disposizione si evidenzia la criticata unilateralità del progetto di legge e si chiede come mai una disposizione di questo tipo non si applichi anche a persone violente appartenenti a organizzazioni criminali. L’ICJ solleva anche la questione di come si possa garantire che queste misure corrispondano alle «prison rules» europee e siano corrispondentemente fondate e limitate. GDS e dirittifondamentali.ch ricordano che già oggi ai sensi dell’articolo 78 lettera b CP la segregazione cellulare può essere ordinata in caso di pericolo concreto e che devono essere soddisfatte severe condizioni previste dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT).

4.7 Legge federale del 23 dicembre 20117 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni

4.7.1 Art. 34 cpv. 2 e 3

SO respinge categoricamente la modifica della regolamentazione dei costi finora adottata. Non sussisterebbe alcun nesso con il progetto di legge e nel rapporto esplicativo mancherebbero informazioni circa la misura e il motivo per cui la ripartizione vigente si sarebbe dimostrata «troppo rigida». Se dovesse essere mantenuta la nuova ripartizione, i Cantoni dovrebbero per contro poter influire sulla dotazione di personale del Servizio di protezione dei testimoni.

4.8 Legge federale del 7 ottobre 19948 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati

L’ICJ sostiene che la lotta alla cibercriminalità dev’essere distinta dalla lotta al terrorismo. I compiti di polizia in relazione alla cibercriminalità vanno ben oltre quelli relativi alla lotta al terrorismo, per cui servono leggi autonome e misure intercantonali parallele da parte dei Cantoni. Confederazione e Cantoni devono inoltre ricorrere alle stesse tecniche procedurali e agli stessi metodi. Inoltre la lotta della polizia contro la cibercriminalità dev’essere assolutamente coordinata con gli sforzi compiuti dal DDPS. Le pertinenti parti della MPT devono essere separate dalle parti principali. Nel prosieguo della procedura, anche dinanzi al Parlamento, devono essere trattate separatamente con uno specifico progetto di legge.

7 RS 312.2

8 RS 360

Pag. 29 a 34