Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 34 pagine

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dati registrati potrebbero essere analizzati solo a posteriori, vanificando così l’efficacia preventiva. SG osserva che la sorveglianza elettronica non può impedire né eventuali attacchi terroristici né fughe o sparizioni. In alcuni casi anche per le persone pericolose la sorveglianza sarebbe inadeguata.

Cpv. 3

SO evidenzia che non è da escludersi che l’applicazione di emolumenti ritenuti proibitivi dai Cantoni potrebbe comportare la rinuncia alla pronuncia di misure tecniche di sorveglianza ai fini di risparmio. Il Consiglio federale deve tenere in debita considerazione tale effetto indesiderato in sede di definizione dell’ammontare degli emolumenti.

dirittifondamentali.ch chiede lo stralcio di questo capoverso, poiché ritiene che si tratti di una pesante ingerenza nella sfera privata. Non emerge con chiarezza il motivo per cui si renda necessaria una localizzazione tramite telefonia mobile se la legge già prevede la possibilità di localizzazione mediante appositi apparecchi tecnici. Occorre considerare la possibilità di intercettazione ambientale, che la modifica della LSCPT e della la LAIn concedono alle autorità.

Cpv. 4 lett. b

privatim ritiene problematico il fatto che questa disposizione ammetta scoperte casuali non correlate alla lotta alla minaccia terroristica. L’analisi dei dati andrebbe quindi oltre i limiti ammessi in un procedimento penale. Si richiede l’adeguamento della disposizione e se ne propone una formulazione (orientata alla limitazione dell’ammissibilità dei dati concernenti la localizzazione al perseguimento penale di reati gravi).

Cpv. 6

AG accenna a problemi di definizione e chiede che il passaggio «L’autorità competente designa le persone autorizzate a valutare i dati» sia sostituito dalla frase «L’autorità competente per l’esecuzione della misura adotta misure adeguate al fine di proteggere i dati dall’utilizzazione abusiva».

4.1.12 Art. 23n Esecuzione delle misure

BS valuta questa disposizione analizzando il fabbisogno sproporzionato di coordinamento tra le autorità e chiede che i Cantoni che non hanno chiesto le misure non debbano rispondere nemmeno del loro controllo e dell’esecuzione, soprattutto per ragioni di economia procedurale. SZ esprime perplessità circa l’attribuzione generica dell’esecuzione e del controllo delle misure ai Cantoni. Se i Cantoni si occupassero dell’esecuzione, si porrebbe la questione di come la Confederazione possa indennizzarli per tale attività. In singoli casi dispendiosi il Cantone potrebbe dover sostenere costi considerevoli. Analogamente all’assunzione dei costi per sentenze definitive della giurisdizione federale eseguite dai Cantoni, anche qui sarebbe indicata un’idonea regolamentazione dei costi. Si chiede che nel messaggio siano inserite indicazioni in tal senso. GR chiede a titolo integrativo che siano fissate regole sull’assunzione dei costi: se il Cantone competente territorialmente esegue una misura disposta dalle autorità federali, la Confederazione dovrebbe indennizzare il Cantone per i costi dell’esecuzione (analogamente all’art. 74 cpv. 5 LOAP, per cui la CDDGP richiede un’assunzione dei costi da parte della Confederazione regolamentata per legge). ZH esprime stupore per il fatto che i Cantoni non siano coinvolti nel processo decisionale, sebbene l’esecuzione delle misure di nuova introduzione siano di loro competenza. Occorrerebbe altresì chiarire se fedpol debba eseguire direttamente la misura nel caso in cui i Cantoni non siano in grado di occuparsene. ZG chiede che tale disposizione sia integrata in modo da comprendere anche la cosiddetta custodia di sicurezza per persone potenzialmente pericolose. Inoltre ZG chiede che dai commenti nel rapporto esplicativo sia eliminato il riferimento al Corpo delle guardie di confine. SO chiede la modifica della formulazione potestativa: nel rapporto si menziona ripetutamente il case management da effettuarsi

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