Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 34 pagine

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il ricorso non avrebbe alcun effetto sospensivo né sarebbe specificata l’entità del margine discrezionale a disposizione del Tribunale. Il Tribunale amministrativo federale può esprimersi anche sui contenuti della decisione oppure solo sulla procedura? Nel caso possa esprimersi sui contenuti, non è chiaro se abbia accesso a tutti i mezzi di prova. Si osserva che il TAF avrebbe difficoltà a decidere nel caso la richiesta di pronuncia delle misure si basi su informazioni del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), difficilmente verificabili, e non sarebbe chiaro in quale misura il TAF abbia accesso a informazioni del SIC. Inoltre il ricorso al TAF rispetto alla procedura penale comporterebbe di fatto un’inversione dell’onere della prova. L’UNIL suggerisce di coinvolgere i giudici dei provvedimenti coercitivi e propone una via procedurale.

4.1.6 Art. 23h Obbligo di presentarsi

AR, BL, GL, GR, LU, UR, VS, CDDGP, UCS e SCPCS si dichiarano favorevoli a questa norma e non la ritengono problematica. L’obbligo di presentarsi ha ormai dato prova della sua validità anche nell’ambito del perseguimento penale e dovrebbe essere attuabile senza difficoltà. Gli strumenti di polizia di prevenzione delle minacce sono già disciplinati in alcune leggi cantonali di polizia e hanno dimostrato tutta la loro efficacia nella prassi. BE chiede che siano esplicitamente regolamentate le misure (di accompagnamento) da adottare da parte delle autorità competenti per l’esecuzione, il controllo e la procedura in caso di inosservanza degli obblighi. RSS considera questa disposizione essenziale nel quadro di una strategia di reintegrazione e di disimpegno. Particolare attenzione dev’essere dedicata, in sede di stesura delle disposizioni attuative, alla definizione e alle responsabilità di questo servizio.

PES, GDS, Amnesty Int. e dirittifondamentali.ch sostengono come sia indicato con poca chiarezza cosa si intenda con il termine di «specialista», che potrebbe riferirsi ad esempio alla polizia, al Servizio delle attività informative della Confederazione, a psicologi o anche operatori sociali, e quale sia quindi anche lo scopo di questa misura. PES e GDS ravvisano il rischio potenziale che in questo modo si possano raccogliere informazioni su altre persone, se la funzione sarà assunta dal Servizio delle attività informative della Confederazione o dall’Ufficio federale di polizia. Eventualità che dev’essere scongiurata. GDS e dirittifondamentali.ch osservano che anche in occasione di tali colloqui la persona interessata deve dimostrare la propria innocuità/innocenza, il che corrisponderebbe a un’ingiustificabile inversione dell’onere della prova. Amnesty Int. dichiara che una siffatta misura dovrebbe essere pronunciata da un giudice e non da un’autorità di polizia. In assenza di una maggiore specificazione della disposizione, Amnesty Int. la rigetta. humanrights.ch osserva che secondo questa disposizione l’obbligo di presentarsi potrebbe essere tutt’altro che un controllo della presenza: è possibile cioè che la persona destinataria del provvedimento per mesi sia chiamata settimanalmente a un incontro con la polizia cantonale e interrogata sulla sua rete relazionale o anche sui suoi comportamenti in materia di mobilità o su Internet. Lo specialista addetto alle audizioni potrebbe intrattenere rapporti diretti con fedpol e con il Servizio delle attività informative e acquisire tramite tali servizi ulteriori informazioni; ad esempio potrebbe disporre di relazioni sugli spostamenti della persona destinataria del provvedimento, poiché ai sensi dell’articolo 23m sarebbe senz’altro possibile obbligare la persona a indossare una cavigliera. Se la persona che deve presentarsi all’incontro non vi si reca senza fornire una giustificazione, potrebbe essere pronunciato nei suoi confronti il divieto di lasciare un immobile (art. 23l) o una pena detentiva fino a 3 anni o una pena pecuniaria (art. 23m). L’ICJ considera l’obbligo di presentarsi inappropriato e quindi sproporzionato a fronte del pericolo potenziale rappresentato dalla persona in questione e della sua relativa mobilità. Tale valutazione varrebbe anche nel caso in cui l’obbligo fosse avvalorato in base all’articolo 23m (Impiego di apparecchi tecnici di localizzazione e localizzazione tramite telefonia mobile), poiché richiederebbe un enorme dispendio di personale. L’UNIL ricorda che le misure di cui agli articoli 23h – 23l devono superare un’eventuale verifica della proporzionalità e formula al riguardo una proposta d’integrazione della disposizione.

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