Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/90: Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) · 34 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 27Fedlex · Rapporto sui risultati
4.2.4 Art. 81 cpv. 5
AG ritiene che nella LStr non sussista la base legale per effettuare un controllo obbligatorio dei divieti di avere contatti. FR ritiene indispensabile che le autorità e in particolare fedpol forniscano per iscritto alle autorità cantonali della migrazione elementi di prova sufficienti che mettano in luce la minaccia e che poi questa documentazione possa essere usata per giustificare una carcerazione amministrativa o la separazione dalle altre persone. Si esclude che il servizio cantonale della migrazione si basi su informazioni orali o strettamente confidenziali. SG considera estremamente problematico che le autorità della migrazione dispongano misure (di sicurezza) non pertinenti. Inoltre la restrizione delle condizioni di carcerazione sulla base di riserve in termini di sicurezza non risponderebbe al fine della carcerazione in virtù del diritto in materia di stranieri. La disposizione proposta in relazione al divieto di avere contatti derogherebbe dal principio di separazione (separazione delle persone incarcerate in base al diritto in materia di stranieri e penale). In ogni caso dev’essere prevista la possibilità che in questi casi particolari sia ammessa, per la durata del divieto di avere contatti, anche la collocazione in un diverso istituto di detenzione non utilizzato per l’esecuzione della carcerazione disposta in base al diritto in materia di stranieri.
L’Uni BE chiede la cancellazione della seconda frase di questa disposizione. La norma proposta non risponderebbe al principio di proporzionalità. Destano perplessità sia l’idoneità a ottenere lo scopo perseguito (impedire la radicalizzazione) sia il carattere di necessità per contrastare l’eventuale radicalizzazione di altri detenuti. Inoltre la disposizione potrebbe non soddisfare il requisito di base giuridica sufficientemente definita per la richiesta della segregazione cellulare. Infine la norma dovrebbe essere respinta anche perché comporterebbe un’inammissibile equivalenza tra carcerazione amministrativa ed esecuzione delle pene e delle misure. GDS e dirittifondamentali.ch sostengono che dovrebbero essere definite chiaramente quantomeno le condizioni di pronuncia delle misure, allo scopo di consentire almeno un’interpretazione della norma conforme alla Costituzione e ai diritti dell’uomo. Questa disposizione non risponderebbe ai requisiti minimi in tema di diritti dell’uomo, poiché per gli interessati non sarebbe chiaro quando possano essere disposti una segregazione cellulare o un divieto di avere contatti di questo tipo. Il controllo da parte di un’autorità giudiziaria non sarebbe previsto. Infine la disposizione sarebbe discriminatoria, essendo primariamente rivolta a persone con background musulmano. dirittifondamentali.ch chiede l’eliminazione di questa disposizione.
4.2.5 Art. 98c
Il PVL concorda sul fatto che occorra migliorare la collaborazione e il coordinamento tra fedpol e Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nell’individuazione di atti terroristici e nella lotta al terrorismo.
4.3 Legge del 26 giugno 1998 sull’asilo3
4.3.1 Art. 98c
Il PVL concorda sul fatto che occorra migliorare la collaborazione e il coordinamento tra fedpol e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nell’individuazione di atti terroristici e nella lotta al terrorismo.
3 RS 142.31
Pag. 27 a 34