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Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine
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Titolo prima dell’art. 39a
Sezione 7: Assicurazioni sulla vita qualificate
Art. 39a Definizione
Le assicurazioni sulla vita qualificate sono assicurazioni sulla vita nelle quali lo stipulante sopporta un rischio d’investimento come pure le operazioni di capitalizzazione e tontinarie.
Art. 39b Foglio informativo di base per assicurazioni sulla vita qualificate
1 L’impresa di assicurazione che offre un’assicurazione sulla vita qualificata deve redigere al riguardo un foglio informativo di base.
2 Se offre assicurazioni sulla vita qualificate sulla base di informazioni indicative, l’impresa di assicurazione deve redigere quantomeno una versione provvisoria del foglio informativo di base con le informazioni indicative corrispondenti.
3 Altri obblighi di informare cui sono tenuti gli intermediari assicurativi ai sensi dell’articolo 45 e l’impresa di assicurazione, in particolare ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 LCA, possono essere soddisfatti al momento della consegna del foglio informativo di base.
4 Il Consiglio federale può designare terzi qualificati ai quali può essere delegata la redazione del foglio informativo di base. L’impresa di assicurazione rimane responsabile della completezza e correttezza delle indicazioni ivi contenute nonché del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 39b–39e.
Art. 39c Contenuto del foglio informativo di base
1 Il foglio informativo di base contiene le indicazioni essenziali che consentono allo stipulante di raffrontare tra loro assicurazioni sulla vita qualificate analoghe.
2 Ai fini della comparabilità delle assicurazioni sulla vita qualificate, il Consiglio federale può stabilire per ogni categoria una griglia standardizzata.
3 Se un’assicurazione sulla vita qualificata comprende uno strumento finanziario ai sensi dell’articolo 3 lettera a della legge del 15 giugno 20185 sui servizi finanziari (LSerFi), nel foglio informativo di base devono essere fornite le indicazioni essenziali riguardanti lo strumento finanziario. Se tali indicazioni figurano nel foglio informativo di base relativo allo strumento finanziario in questione e se tale foglio informativo è messo a disposizione dello stipulante, è consentito rinviarvi. Quanto precede si applica anche ai documenti redatti secondo una normativa estera, se sono equivalenti al foglio informativo di base.
Art. 39d Disposizioni completive
Il Consiglio federale emana disposizioni completive relative al foglio informativo di base. Disciplina segnatamente: