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Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine

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Art. 75 Garanzia di un’attività irreprensibile

L’articolo 5 capoverso 1 e gli articoli 14 e 22 si applicano per analogia al conglomerato assicurativo e alle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione del conglomerato assicurativo nonché alla gestione dei rischi del conglomerato assicurativo.

Art. 77 Solvibilità

1 Un conglomerato assicurativo deve disporre di sufficiente solvibilità.

2 Gli articoli 9–9b si applicano per analogia.

Art. 79bisPiano d’esercizio

1 Le modifiche della società madre del conglomerato che riguardano gli elementi del piano d’esercizio di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera g devono essere previamente sottoposte per approvazione alla FINMA.

2 Per le altre società del conglomerato importanti di cui all’articolo 2a la FINMA può ordinare un obbligo di approvazione ai sensi del capoverso 1.

Titolo prima dell’art. 80

Capitolo 7: Consegna di documenti agli stipulanti

Art. 80 Diritto

1 Gli stipulanti hanno in ogni momento diritto alla consegna di una copia del proprio dossier e di tutti gli altri documenti che li riguardano che l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione ha elaborato nell’ambito della relazione d’affari.

2 Con il consenso dello stipulante, la consegna può avvenire in forma elettronica.

Art. 81 Procedura

1 Chi intende far valere il diritto alla consegna di documenti, presenta una richiesta in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.

2 L’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione fa pervenire gratuitamente agli stipulanti una copia dei documenti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

3 In una lite successiva, il giudice può tenere conto, nella decisione sulle spese giudiziarie, del rifiuto della consegna dei documenti.