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Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine
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8 Mediante il pagamento dell’indennità alla parte lesa, il Fondo nazionale di garanzia subentra a quest’ultima relativamente ai diritti concernenti danni di natura analoga a quelli per i quali esso risponde. Per le prestazioni di cui al capoverso 4, il Fondo nazionale di garanzia esercita l’azione di regresso soltanto se il detentore o il conducente del veicolo ha cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave. Se il Fondo nazionale di garanzia è tenuto a risarcire il danno ai sensi del capoverso 4, la parte lesa non può far valere le sue pretese nei confronti del detentore o del conducente del veicolo con il quale è stato causato il danno.
Art. 76a cpv. 4bis
4bis Se nei confronti di un assicuratore di responsabilità civile degli autoveicoli la FINMA ha avviato una procedura di risanamento o aperto una procedura di fallimento dell’assicurazione, il Fondo nazionale di garanzia effettua una stima degli obblighi di pagamento attesi in futuro. Questi obblighi devono essere documentati esclusivamente nell’allegato del conto annuale (art. 959c Codice delle obbligazioni23).
2. Legge del 22 giugno 200724 sulla vigilanza dei mercati finanziari
Art. 37, rubrica e cpv. 1
Revoca dell’autorizzazione, del riconoscimento, dell’abilitazione o della registrazione
1 La FINMA revoca l’autorizzazione, il riconoscimento, l’abilitazione o la registrazione se la persona sottoposta a vigilanza non adempie più le condizioni di esercizio dell’attività o viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
23 RS 220
24 RS 956.1