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Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine
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Titolo prima dell’art. 53
Sezione 2b: Fallimento dell’assicurazione
Art. 53 Dichiarazione di fallimento
1 Se la condizione di cui all’articolo 51a capoverso 1 è soddisfatta e non vi è alcuna prospettiva di risanamento o il risanamento è fallito, la FINMA revoca l’autorizzazione all’impresa di assicurazione, dichiara il fallimento dell’assicurazione e lo rende pubblico.
2 La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.
Art. 54 cpv. 3 e 4
3 La FINMA può emanare decisioni derogatorie.
4 Può disciplinare nel dettaglio i particolari della procedura.
Art. 54a Crediti degli assicurati derivanti da contratti d’assicurazione
1 I crediti degli assicurati derivanti da contratti d’assicurazione che possono essere constatati mediante i libri dell’impresa di assicurazione sono considerati insinuati.
2 Tali crediti sono assegnati alla seconda classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF14, ma vengono soddisfatti dalla massa fallimentare solo dopo tutti gli altri crediti della seconda classe.
Art. 54abisPatrimonio vincolato
1 Il ricavato della realizzazione del patrimonio vincolato serve in primo luogo a coprire i crediti degli assicurati garantiti in virtù dell’articolo 17. L’eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra eventuali altri patrimoni vincolati dell’impresa di assicurazione. Un eventuale residuo è trasferito nella massa fallimentare.
2 Prima del passaggio in giudicato della graduatoria, il liquidatore del fallimento può soddisfare integralmente o parzialmente i crediti garantiti da un patrimonio vincolato relativi a elementi patrimoniali se:
a. ciò non pregiudica la parità di trattamento degli assicurati; e
b. un esame provvisorio dei crediti interessati giustifica l’inserimento dell’importo da versare per questi crediti nella graduatoria.
3 Il liquidatore del fallimento deve chiedere la restituzione dei pagamenti effettuati indebitamente. Se la restituzione non ha luogo, egli risponde soltanto se, all’atto di soddisfare i crediti di cui al capoverso 2, ha agito intenzionalmente o per negligenza grave.
14 RS 281.1