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Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine

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Art. 52e Adeguamento dei contratti d’assicurazione

1 Per l’adeguamento dei contratti d’assicurazione ai sensi del presente articolo vigono le stesse condizioni e lo stesso ordine di quelli indicati per la conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti (art. 52d).

2 Se il piano di risanamento lo prevede e ciò corrisponde all’interesse generale degli assicurati, le diverse categorie dei contratti d’assicurazione possono essere adeguate in modo differenziato.

3 L’interesse generale degli assicurati secondo il capoverso 2 è dato quando l’adeguamento differenziato:

a. consente un risanamento globale dell’impresa di assicurazione o di parti di essa; o

b. fornisce un contributo al risanamento maggiore della parità di trattamento degli assicurati.

Art. 52f Diritti degli assicurati in caso di conversione di capitale di terzi in

capitale proprio, di riduzione dei crediti e di adeguamento dei

contratti d’assicurazione

1 L’impresa di assicurazione informa individualmente gli stipulanti, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del piano di risanamento, in merito all’ingerenza nei diritti degli assicurati e al diritto di disdetta. Gli stipulanti hanno il diritto di recede dal contratto d’assicurazione con effetto immediato entro tre mesi dalla ricezione dell’informazione.

2 Se l’ingerenza nei diritti degli assicurati avviene nel quadro di un trasferimento a un altro soggetto giuridico secondo l’articolo 52b capoverso 1 lettera a, gli assicurati possono far valere nei confronti dell’impresa di assicurazione un risarcimento di pari grado equivalente alla perdita finanziaria subita.

Art. 52g Differimento della disdetta di contratti

1 Con la disposizione o l’approvazione di provvedimenti conformemente agli articoli 51–52 la FINMA può differire:

a. la disdetta dei contratti e l’esercizio dei diritti di disdetta;

b. l’esercizio dei diritti di compensazione, valorizzazione e trasferimento secondo l’articolo 51b.

2 La FINMA può disporre il differimento soltanto se la disdetta o l’esercizio dei diritti di cui al capoverso 1 sono motivati dai provvedimenti.

3 La FINMA può disporre il differimento per due giorni lavorativi al massimo. Essa ne stabilisce l’inizio e la fine.

4 Il differimento è escluso o decade se la disdetta o l’esercizio di un diritto di cui al capoverso 1:

a. non sono correlati ai provvedimenti; e