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Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine
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Art. 54b Assemblea dei creditori e comitato dei creditori
1 Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA:
a. di indire un’assemblea dei creditori e definirne le competenze nonché i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;
b. di istituire un comitato dei creditori, nonché definirne la composizione e le competenze.
2 La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.
Art. 54bbisImpegni assunti con i provvedimenti conservativi
Gli impegni che l’impresa di assicurazione ha legittimamente assunto durante i provvedimenti di cui all’articolo 51a capoverso 1 lettera a in combinato disposto con l’articolo 51 capoverso 2 lettere a, b, d, e ed i oppure durante una procedura di risanamento di cui all’articolo 51a capoverso 1 lettera b, sono soddisfatti, in caso di fallimento dell’assicurazione, prima di tutti gli altri.
Titolo prima dell’art. 54d
Sezione 2c: Procedura
Art. 54d Posizione dei creditori e dei proprietari in caso di misure di
insolvenza
1 Nelle procedure di cui all’articolo 51a capoverso 1, i creditori e i proprietari di un’impresa di assicurazione o di una società del gruppo o del conglomerato importante possono interporre ricorso solo contro:
a. l’omologazione del piano di risanamento;
b. gli atti di realizzazione;
c. l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale.
2 Il ricorso secondo l’articolo 17 LEF15 è escluso.
3 Il termine per interporre ricorso contro l’omologazione del piano di risanamento è di 10 giorni e decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dei principi del piano di risanamento secondo l’articolo 52j capoverso 3.
4 Il termine per interporre ricorso contro l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale decorre dal giorno successivo al loro deposito secondo l’articolo 54c capoverso 2.
Art. 54e Ricorsi contro l’omologazione del piano di risanamento
1 La richiesta di revoca del piano di risanamento non è ammessa.
15 RS 281.1