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Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine

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18 dicembre 198718 sul diritto internazionale privato (LDIP), è ammessa la procedura prevista dall’articolo 50 capoverso 1 LEF.

6 Per il resto si applicano gli articoli 166–175 LDIP.

Art. 54i Coordinamento con le procedure estere

1 Se l’impresa di assicurazione è oggetto di una procedura di esecuzione forzata anche all’estero, la FINMA coordina, per quanto possibile, la procedura di insolvenza con i competenti organi esteri.

2 Se un creditore è già stato parzialmente tacitato in una procedura estera connessa alla procedura di insolvenza, tale parte, dedotte le spese a suo carico, è imputata alla procedura di insolvenza svizzera.

Sezione 3 (art. 55 e 56)

Abrogata

Art. 67 Garanzia di un’attività irreprensibile

L’articolo 5 capoverso 1 e gli articoli 14 e 22 si applicano per analogia al gruppo assicurativo e alle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione del gruppo assicurativo nonché alla gestione dei rischi del gruppo assicurativo.

Art. 69 Solvibilità

1 Un gruppo assicurativo deve disporre di sufficiente solvibilità.

2 Gli articoli 9–9b si applicano per analogia.

Art. 71 Obbligo d’informare

L’obbligo d’informazione e di notifica secondo l’articolo 29 LFINMA19 incombe a tutte le imprese del gruppo assicurativo.

Art. 71bisPiano d’esercizio

1 Le modifiche della società madre del gruppo che riguardano gli elementi del piano d’esercizio di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera g devono essere previamente sottoposte per approvazione alla FINMA.

2 Per le altre società del gruppo importanti di cui all’articolo 2a la FINMA può ordinare un obbligo di approvazione ai sensi del capoverso 1.

18 RS 291

19 RS 956.1