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Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine
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1. veicoli a motore e rimorchi non identificati o non assicurati, per quanto essi siano sottoposti all’obbligo dell’assicurazione conformemente alla presente legge,
2. ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli, se l’autore del danno non può essere identificato o il danno non è coperto né dall’autore stesso né da un’assicurazione per la responsabilità civile né da una persona per esso responsabile o da un’altra assicurazione;
b. gestisce l’organismo d’indennizzo di cui all’articolo 79d.
4 Se nei confronti di un assicuratore di responsabilità civile degli autoveicoli che è tenuto a risarcire i danni causati da veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Svizzera:
a. è stato dichiarato il fallimento dell’assicurazione, il Fondo nazionale di garanzia conduce la procedura per la liquidazione privilegiata delle pretese esigibili e copre la parte delle pretese per le quali l’amministrazione del fallimento rilascia un attestato di carenza dei beni;
b. è stata avviata una procedura di risanamento secondo l’articolo 52a della legge del 17 dicembre 200422 sulla sorveglianza degli assicuratori e a tal fine l’autorità competente ha ordinato una riduzione dei versamenti per sinistri, il Fondo nazionale di garanzia si assume l’importo corrispondente a tale riduzione.
5 Il Consiglio federale disciplina:
a. i compiti del Fondo nazionale di garanzia conformemente al capoverso 3;
b. la copertura del fallimento e del risanamento secondo il capoverso 4, segnatamente la loro entità massima;
c. la franchigia a carico della parte lesa per i danni materiali;
d. il coordinamento tra le prestazioni delle assicurazioni sociali e quelle del Fondo nazionale di garanzia;
e. dopo l’apertura di una procedura di fallimento da cui sono scaturiti obblighi a carico del Fondo nazionale di garanzia, la procedura per la liquidazione privilegiata di pretese che possono essere soddisfatte.
6 Nei casi previsti dal capoverso 3 lettera a, gli obblighi a carico del Fondo nazionale di garanzia si riducono proporzionalmente alle prestazioni che la parte lesa può far valere presso un’assicurazione contro i danni o un’assicurazione sociale.
7 Il Consiglio federale può, nei casi previsti dal capoverso 3 lettera a:
a. obbligare il Fondo nazionale di garanzia a versare anticipazioni quando l’autore del danno non ha un’assicurazione di responsabilità civile tenuta a risarcire i danni oppure quando l’assenza di una simile assicurazione è contestata;
b. limitare o revocare le prestazioni del Fondo nazionale di garanzia nei confronti di parti lese estere residenti in Paesi che non applicano la reciprocità.
22 RS 961.01