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Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine
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Art. 41 Attività proibite
1 Gli intermediari assicurativi non possono:
a. esercitare un’attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell’autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge;
b. operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati.
2 Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge.
Art. 42 Obbligo e condizioni di registrazione
1 Gli intermediari assicurativi non vincolati possono esercitare la loro attività soltanto se iscritti nel registro di cui all’articolo 42a.
2 Sono iscritti nel registro se forniscono la prova che:
a. hanno la loro sede, il loro domicilio o una succursale in Svizzera;
b. godono di buona reputazione e garantiscono l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge;
c. dispongono delle capacità e delle conoscenze necessarie di cui all’articolo 43 o, se si tratta di datori di lavoro, che un numero sufficiente di dipendenti soddisfa questo requisito;
d. hanno stipulato un’assicurazione di responsabilità civile professionale o forniscono garanzie finanziarie equivalenti; e
e. sono affiliati, in qualità di intermediari assicurativi, a un organo di mediazione di cui all’articolo 83 o che il datore di lavoro per il quale operano soddisfa questo requisito.
3 Non sono iscritti nel registro gli intermediari assicurativi:
a. nei confronti dei quali è stata emessa una condanna penale per un reato intenzionale secondo gli articoli 86 e 87 della presente legge o che sono iscritti nel casellario giudiziale per reati contro il patrimonio secondo gli articoli 137– 172ter del Codice penale6; o
b. nei confronti dei quali, per l’attività da iscrivere nel registro, è stato ordinato un divieto di esercizio dell’attività secondo l’articolo 33a della legge del 22 giugno 20077 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) o un divieto di esercizio della professione secondo l’articolo 33 LFINMA.
4 Il Consiglio federale definisce i requisiti per l’assicurazione di responsabilità civile professionale e fissa l’ammontare minimo delle garanzie finanziarie. Può delegare alla FINMA il disciplinamento dei dettagli di natura tecnica.