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Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine

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b. le imprese di assicurazione con modelli aziendali innovativi, se ciò serve a salvaguardare la sostenibilità della piazza finanziaria svizzera e se la protezione degli assicurati rimane garantita.

4 Il Consiglio federale disciplina:

a. che cosa debba intendersi per esercizio di un’attività assicurativa in Svizzera;

b. l’estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sede all’estero che esercitano la loro attività assicurativa a partire dalla Svizzera;

c. le condizioni nel dettaglio alle quali la FINMA può esonerare dalla sorveglianza le imprese di assicurazione con modelli aziendali innovativi.

Art. 2a Società madri e società del gruppo e del conglomerato importanti

1 Sottostanno agli articoli 51–54i della presente legge, sempre che nel quadro della vigilanza sul singolo istituto non soggiacciano alla competenza della FINMA per i provvedimenti conservativi, i provvedimenti in caso di pericolo d’insolvenza e i provvedimenti in caso di fallimento dell’impresa di assicurazione:

a. la società madre di un gruppo o di un conglomerato domiciliata in Svizzera;

b. indipendentemente dalla composizione di una sorveglianza di gruppi o di conglomerati, le società del gruppo o del conglomerato con sede in Svizzera che svolgono funzioni importanti per le attività soggette ad autorizzazione (società del gruppo importanti).

2 Il Consiglio federale stabilisce i criteri di valutazione dell’importanza.

3 La FINMA designa le società del gruppo e del conglomerato importanti e ne stila un elenco. Quest’ultimo è accessibile al pubblico.

Titolo prima dell’art. 2b

Sezione 2: Obblighi di imprese e persone ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera d ed e capoverso 3

Art. 2b

1 Prima di stipulare un contratto d’assicurazione, le imprese di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera d e capoverso 3 informano lo stipulante riguardo al suo esonero dalla sorveglianza.

2 Prima di stipulare contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, le persone di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera e informano i propri membri, soci e destinatari riguardo al loro esonero dalla sorveglianza.

3 Un’impresa di assicurazione sottoposta a sorveglianza che soddisfa le condizioni di esonero può esimersi da tale obbligo soltanto se ha concesso a tutti gli stipulanti il diritto di sciogliere il contratto d’assicurazione. I premi già pagati per il periodo di decorrenza successivo allo scioglimento devono essere rimborsati integralmente.