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Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine

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2. hanno una succursale in Svizzera attraverso la quale esercitano la riassicurazione in Svizzera o a partire dalla Svizzera;

c. gli intermediari assicurativi;

d. i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi.

2 Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge:

a. le imprese di assicurazione con sede all’estero che non hanno una succursale

in Svizzera ed esercitano in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto la riassicurazione;

b. le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del

diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale;

bbisle imprese di assicurazione contro i rischi delle esportazioni estere statali o

garantite dallo Stato;

c. gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno sti-

pulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest’ultimo e delle società da questo dominate;

d. le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993:

1. che hanno sede in Svizzera,

2. che sono strettamente legate a un’associazione o federazione il cui scopo principale non è l’attività assicurativa,

3. che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi,

4. il cui campo d’attività esercitato dal 1° gennaio 1993 è limitato al territorio svizzero,

5. che assicurano soltanto membri dell’associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e

6. i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi;

e. le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che sti-

pulano con i propri membri, soci e destinatari contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, in particolare attraverso fideiussioni o garanzie, se:

1. il loro campo territoriale d’attività è limitato al territorio svizzero, e

2. l’utile realizzato è attribuito al partner contrattuale corrispondente.

3 L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può esonerare dalla sorveglianza:

a. le imprese di assicurazione la cui attività assicurativa è di esigua importanza

economica o concerne solo una cerchia ristretta di assicurati, se delle circostanze particolari lo giustificano;