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Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine

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b. sono riconducibili al comportamento dell’impresa di assicurazione che si trova in una procedura di insolvenza o del soggetto giuridico che riprende integralmente o parzialmente i contratti.

5 Se, alla fine del differimento, le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali sono rispettate, il contratto rimane in vigore e i diritti di cui al capoverso 1 correlati ai provvedimenti non possono più essere esercitati.

Art. 52h Differimento alla disdetta di contratti di riassicurazione

1 Con la disposizione o l’approvazione di provvedimenti conformemente agli articoli 51–52 nei confronti di un’impresa di assicurazione diretta, la FINMA può differire la disdetta dei contratti di riassicurazione o l’esercizio dei diritti di disdetta.

2 La FINMA può disporre il differimento soltanto se la disdetta o l’esercizio dei diritti di cui al capoverso 1 sono motivati dai provvedimenti.

3 La FINMA può disporre il differimento per quattro mesi al massimo. Essa ne stabilisce l’inizio e la fine. Se la FINMA ha omologato un piano di risanamento di cui all’articolo 52b, il differimento termina al più tardi due mesi dopo tale omologazione.

4 Per tutelare gli interessi delle imprese di riassicurazione interessate, durante il differimento la FINMA può conferire a queste ultime diritti di consultazione in merito all’impresa di assicurazione diretta.

Art. 52i Effetto del risanamento di un’impresa di assicurazione diretta sul

contratto di riassicurazione

I crediti derivanti da contratti di riassicurazione nei confronti di imprese di riassicurazione sono calcolati in base alle prestazioni assicurative che l’impresa di assicurazione diretta avrebbe dovuto fornire agli assicurati senza riduzione ai sensi degli articoli 52d e 52e.

Art. 52j Omologazione del piano di risanamento

1 La FINMA omologa il piano di risanamento segnatamente se esso:

a. adempie le prescrizioni di cui all’articolo 52b;

b. si fonda su una valutazione degli attivi e passivi dell’impresa di assicurazione che corrisponde ai principi della regolare presentazione dei conti;

c. non pone presumibilmente i creditori in una posizione peggiore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento dell’assicurazione;

d. considera prioritari gli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari e considera il grado dei creditori;

e. tiene adeguatamente conto della connessione giuridica o economica tra gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali.

2 L’accordo dell’assemblea generale dell’impresa di assicurazione non è necessario.