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Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine

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2 I ricorsi interposti da creditori e proprietari contro l’omologazione del piano di risanamento possono essere accolti soltanto se le misure ordinate nel piano arrecano più svantaggi ai creditori e ai proprietari che una dichiarazione immediata del fallimento dell’assicurazione. In questo caso il giudice può accordare una compensazione oppure ordinare alla FINMA di determinare una compensazione in un’appendice al piano di risanamento.

Art. 54f Effetto sospensivo

I ricorsi interposti nelle procedure di cui all’articolo 51a capoverso 1 non hanno effetto sospensivo. Su richiesta, il giudice dell’istruzione può accordarlo. La concessione dell’effetto sospensivo è esclusa per ricorsi interposti contro l’omologazione del piano di risanamento.

Art. 54g Fondo nazionale di garanzia

Se dall’insolvenza di un’impresa di assicurazione al Fondo nazionale di garanzia sono conferiti compiti ai sensi dell’articolo 76 capoverso 4 lettera b della legge federale del 19 dicembre 195816 sulla circolazione stradale, nella procedura di cui all’articolo 51a capoverso 1 lo stesso Fondo assume la posizione di creditore per tutelare i propri interessi.

Art. 54h Riconoscimento di decreti di fallimento e di provvedimenti esteri

1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di provvedimenti di insolvenza pronunciati all’estero nei confronti di imprese di assicurazione.

2 La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza:

a. i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati ai sensi dell’articolo 219 LEF17 di creditori domiciliati in Svizzera nonché i crediti derivanti da contratti d’assicurazione per i quali è prestata una garanzia ai sensi dell’articolo 17 sono trattati in maniera equivalente; e

b. gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione.

3 Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e provvedimenti pronunciati nello Stato in cui l’impresa di assicurazione ha la sua sede effettiva.

4 Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all’estero.

5 Se l’impresa d’assicurazione ha una succursale in Svizzera, fino alla decorrenza dell’efficacia giuridica della graduatoria di cui all’articolo 172 della legge federale del

16 RS 741.01

17 RS 281.1