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Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine
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Art. 17 cpv. 2
2 Per i portafogli delle succursali estere di imprese di assicurazione con sede in Svizzera non può essere costituito un patrimonio vincolato. Il patrimonio vincolato costituito secondo il capoverso 1 non può essere utilizzato per la garanzia di tali portafogli.
Art. 20 Prescrizioni concernenti il patrimonio vincolato
Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la costituzione, la localizzazione, la copertura, i cambiamenti e il controllo del patrimonio vincolato. A tal fine tiene conto del principio della prudenza in materia di investimenti («prudent person principle»). Può delegare alla FINMA il disciplinamento dei dettagli di natura tecnica.
Art. 21 cpv. 3
3 Chiunque intende ridurre la propria partecipazione diretta o indiretta a un’impresa di assicurazione con sede in Svizzera sotto le soglie del 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto oppure intende modificare la partecipazione in modo tale che l’impresa di assicurazione cessi di essere sua filiale, deve notificarlo alla FINMA.
Art. 24 cpv. 1, 3bis e 4
1 L’attuario responsabile assicura:
a. in base a calcoli attuariali appropriati, il calcolo e la determinazione:
1. degli impegni previsti nel bilancio a valori di mercato o a valori conformi al mercato,
2. dei rischi assicurativi nel quadro della solvibilità secondo gli articoli 9– 9b,
3. delle riserve tecniche di cui all’articolo 16;
b. la verifica perché l’importo legale del patrimonio vincolato sia conforme alle prescrizioni del diritto in materia di sorveglianza.
c. Abrogata
3bis L’attuario responsabile può rivolgersi direttamente al consiglio di amministrazione.
4 La FINMA emana prescrizioni di dettaglio concernenti i compiti dell’attuario responsabile e il contenuto del rapporto di cui al capoverso 3.
Art. 25 cpv. 3, 5 e 6
3 Le imprese di assicurazione presentano alla FINMA il rapporto di gestione e il rapporto di sorveglianza sull’esercizio trascorso, al più tardi il 30 aprile successivo.
5 La FINMA può:
a. ordinare che i rapporti siano presentati a scadenze inferiori a un anno;
b. definire requisiti particolari per il rapporto di gestione;