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Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine
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Titolo prima dell’art. 52a
Sezione 2a: Risanamento
Art. 52a Procedura
1 Se vi sono buone prospettive di risanare l’impresa di assicurazione o di continuare a offrire singoli servizi assicurativi, la FINMA può avviare una procedura di risanamento.
2 Essa emana le decisioni necessarie all’esecuzione della procedura di risanamento.
3 Può incaricare una persona (incaricato del risanamento) di elaborare e attuare un piano di risanamento.
4 Può disciplinare nel dettaglio i particolari della procedura.
Art. 52b Piano di risanamento
1 Il piano di risanamento indica come eliminare il pericolo d’insolvenza dell’impresa di assicurazione e quali provvedimenti ordinare a tale scopo.
In particolare, può prevedere:
a. il trasferimento del portafoglio o di parti di esso come pure di altre parti dell’impresa di assicurazione, con attivi e passivi, ad altri soggetti giuridici;
b. la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, la conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti;
c. l’adeguamento materiale dei contratti d’assicurazione, segnatamente la limitazione dei diritti degli assicurati derivanti dal contratto d’assicurazione o l’esclusione di tali diritti.
2 Il piano di risanamento deve garantire che, eseguito il risanamento, l’impresa di assicurazione adempia le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali.
3 Il piano di risanamento può derogare alle disposizioni del capoverso 2 se il risanamento si limita alla liquidazione ordinata del portafoglio esistente, escludendo i nuovi contratti stipulati.
Art. 52c Trasferimento del portafoglio o di altre parti dell’impresa di
assicurazione
1 In caso di trasferimento secondo l’articolo 52b capoverso 1 lettera a, l’assuntore subentra al posto dell’impresa di assicurazione dopo l’omologazione del piano di risanamento. La legge del 3 ottobre 200310 sulla fusione non è applicabile.
2 In casi fondati la FINMA può allentare nei confronti dell’assuntore per un periodo di tempo limitato i requisiti prudenziali previsti in relazione al portafoglio trasferito, se gli interessi degli assicurati rimangono tutelati.