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Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine
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Art. 45a Pubblicazione delle indennità
1Gli intermediari assicurativi non vincolati possono ricevere indennità da imprese di assicurazione e da altri terzi se hanno informato esplicitamente gli stipulanti al riguardo.
2 Se ricevono un compenso dagli stipulanti, gli intermediari assicurativi non vincolati possono accettare indennità da imprese di assicurazione o da altri terzi soltanto se:
a. hanno informato esplicitamente gli stipulanti al riguardo e questi ultimi rinunciano esplicitamente all’indennità; o
b. trasferiscono integralmente l’indennità agli stipulanti.
3 L’informazione di cui ai capoversi 1 e 2 deve indicare la natura e l’entità delle indennità ed è comunicata prima della fornitura del servizio o prima della conclusione del contratto. Se l’importo non può essere determinato in anticipo, gli stipulanti devono essere informati sui parametri di calcolo e sui previsti valori di massima. Su richiesta, gli intermediari assicurativi pubblicano gli importi effettivamente ricevuti.
4 Sono considerate indennità le prestazioni che gli intermediari assicurativi non vincolati ricevono da terzi in relazione alla fornitura di un servizio, in particolare diritti di mediazione, commissioni, provvigioni, riduzioni o altri vantaggi patrimoniali.
Art. 46 cpv. 1 lett. b e f
1 La FINMA:
b. controlla che le imprese di assicurazione nonché gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge;
f. protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi;
Titolo prima dell’art. 51
Sezione 2: Provvedimenti conservativi, provvedimenti in caso di pericolo d’insolvenza e liquidazione
Art. 51 cpv. 1, 2 lett. g ed i e 3
1 Se un’impresa di assicurazione o una società del gruppo o del conglomerato importante o un intermediario assicurativo non rispetta le prescrizioni della presente legge, di un’ordinanza o gli ordini della FINMA oppure se gli interessi degli assicurati paiono altrimenti messi in pericolo, la FINMA adotta i provvedimenti conservativi che ritiene necessari per tutelare gli interessi degli assicurati.
2 La FINMA può in particolare:
g. stralciare un intermediario assicurativo non vincolato dal registro di cui all’articolo 42a;