Progetto
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto
a. il contenuto;
b. le dimensioni, la lingua e la presentazione grafica;
c. le modalità della messa a disposizione;
d. l’equivalenza tra i documenti esteri e il foglio informativo di base.
Art. 39e Obblighi d’informare nelle assicurazioni sulla vita qualificate
oggetto di una raccomandazione
1 Nelle assicurazioni sulla vita qualificate oggetto di una raccomandazione, gli intermediari assicurativi informano gli stipulanti su:
a. nome, genere e caratteristiche dell’assicurazione sulla vita qualificata;
b. l’ammontare del premio delle spese.
2 Le informazioni devono essere facilmente comprensibili ed essere messe a disposizione gratuitamente prima della conclusione del contratto. Possono essere rese disponibili agli stipulanti in forma standardizzata, in versione cartacea o elettronica.
Art. 39f Pubblicità
1 La pubblicità relativa alle assicurazioni sulla vita qualificate deve essere chiaramente riconoscibile come tale.
2 Nella pubblicità si rinvia al foglio informativo di base relativo all’assicurazione sulla vita qualificata in questione e si indica dove si può ottenere.
3 La pubblicità e le altre informazioni destinate agli stipulanti relative alle assicurazioni sulla vita qualificate devono corrispondere alle indicazioni contenute nel foglio informativo di base.
Art. 39g Verifica dell’appropriatezza per assicurazioni sulla vita qualificate
1 Prima di raccomandare un’assicurazione sulla vita qualificata, l’intermediario assicurativo si informa sulle conoscenze e sull’esperienza dello stipulante e verifica se l’assicurazione sulla vita in questione è appropriata per lo stipulante.
2 Se ritiene che un’assicurazione sulla vita qualificata non sia appropriata per lo stipulante, l’intermediario assicurativo gliela sconsiglia prima della conclusione del contratto.
3 Se non riceve informazioni sufficienti per valutare l’appropriatezza, l’intermediario assicurativo comunica allo stipulante di non poter effettuare alcuna valutazione dell’appropriatezza.
4 Non è necessario effettuare alcuna verifica dell’appropriatezza se l’assicurazione sulla vita qualificata è conclusa su richiesta dello stipulante e senza una consulenza personale.