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Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine
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Art. 4 cpv. 2 lett. k
2 Il piano d’esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:
k. i rami assicurativi previsti, il genere di rischi da assicurare e, per ogni ramo assicurativo, se un’operazione deve essere conclusa:
1. con stipulanti professionisti secondo l’articolo 30a capoverso 2,
2. nell’ambito di un’assicurazione diretta o di una riassicurazione all’interno del gruppo secondo l’articolo 30d capoverso 2, o
3. con stipulanti non professionisti;
Art. 5 Modifiche del piano d’esercizio
1 Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d’esercizio di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettere a, g, h, k e r, nonché le modifiche essenziali che riguardano gli elementi del piano d’esercizio di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera j devono essere previamente sottoposte alla FINMA per approvazione. Devono essere sottoposte per approvazione anche le modifiche del piano d’esercizio risultanti da fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.
2 Le modifiche essenziali che riguardano gli elementi del piano d’esercizio di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettere b, c, d, f, l, m, n e q devono essere comunicate alla FINMA.
3 Se la FINMA ha già approvato le persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione oppure, per le imprese di assicurazione estere, il mandatario generale, può rinunciare a un nuovo esame o accordare altre agevolazioni.
Art. 9 Solvibilità
1 Un’impresa di assicurazione deve disporre di sufficiente solvibilità.
2 La solvibilità è sufficiente se il capitale sopportante i rischi equivale almeno al capitale previsto.
Art. 9a Capitale sopportante i rischi e capitale previsto
1 Il capitale sopportante i rischi e il capitale previsto sono determinati a valori di mercato o a valori conformi al mercato sulla base di un bilancio globale che considera tutte le posizioni rilevanti.
2 Il capitale sopportante i rischi corrisponde ai fondi in grado di assorbire le perdite.
3 Per la determinazione del capitale previsto vengono quantificati i rischi ai quali è esposta l’impresa di assicurazione. Sono determinanti i rischi assicurativi, di mercato e di credito. Il Consiglio federale può dichiarare rilevanti altre categorie di rischio. Inoltre, la FINMA può disporre, nel singolo caso, che un’impresa di assicurazione includa altre categorie di rischio.