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Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine

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4 Nel determinare il capitale previsto bisogna considerare le variazioni di valore degli attivi e del capitale di terzi nella loro totalità.

Art. 9b Altre prescrizioni concernenti la solvibilità

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la solvibilità. Tenendo conto dei principi internazionali riconosciuti, disciplina in particolare:

a. il livello di protezione degli assicurati dai rischi d’insolvenza delle imprese di assicurazione auspicato mediante la solvibilità;

b. il capitale sopportante i rischi, il capitale previsto e la loro determinazione, compresi i requisiti relativi ai modelli applicabili;

c. i valori soglia, al di sotto dei quali la FINMA può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 51.

2 Il Consiglio federale può delegare alla FINMA il disciplinamento dei dettagli di natura tecnica.

Art. 11 cpv. 2

2 La FINMA autorizza l’esercizio di altre attività, purché non siano pregiudizievoli per gli interessi degli assicurati e rivestano un’importanza secondaria.

Art. 14 Garanzia di un’attività irreprensibile

1 Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile:

a. le persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza e del controllo, nonché le persone incaricate della gestione;

b. per le imprese di assicurazione estere, il mandatario generale.

2 Le persone di cui al capoverso 1 devono inoltre godere di buona reputazione.

3 Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un’impresa di assicurazione devono parimenti godere di buona reputazione e garantire che l’influenza da loro esercitata non pregiudichi un’attività prudente e solida.

4 Una persona che detiene una partecipazione qualificata in un’impresa di assicurazione è considerata tale se partecipa, direttamente o indirettamente, con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o è in grado di influenzarne altrimenti in maniera determinante l’attività.

5 Il Consiglio federale stabilisce le qualifiche professionali che devono avere le persone di cui al capoverso 1.

6 In caso di delega di funzioni essenziali dell’impresa di assicurazione ad altre persone, il capoverso 1 si applica per analogia.