Progetto
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
4 Nel determinare il capitale previsto bisogna considerare le variazioni di valore degli attivi e del capitale di terzi nella loro totalità.
Art. 9b Altre prescrizioni concernenti la solvibilità
1 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la solvibilità. Tenendo conto dei principi internazionali riconosciuti, disciplina in particolare:
a. il livello di protezione degli assicurati dai rischi d’insolvenza delle imprese di assicurazione auspicato mediante la solvibilità;
b. il capitale sopportante i rischi, il capitale previsto e la loro determinazione, compresi i requisiti relativi ai modelli applicabili;
c. i valori soglia, al di sotto dei quali la FINMA può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 51.
2 Il Consiglio federale può delegare alla FINMA il disciplinamento dei dettagli di natura tecnica.
Art. 11 cpv. 2
2 La FINMA autorizza l’esercizio di altre attività, purché non siano pregiudizievoli per gli interessi degli assicurati e rivestano un’importanza secondaria.
Art. 14 Garanzia di un’attività irreprensibile
1 Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile:
a. le persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza e del controllo, nonché le persone incaricate della gestione;
b. per le imprese di assicurazione estere, il mandatario generale.
2 Le persone di cui al capoverso 1 devono inoltre godere di buona reputazione.
3 Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un’impresa di assicurazione devono parimenti godere di buona reputazione e garantire che l’influenza da loro esercitata non pregiudichi un’attività prudente e solida.
4 Una persona che detiene una partecipazione qualificata in un’impresa di assicurazione è considerata tale se partecipa, direttamente o indirettamente, con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o è in grado di influenzarne altrimenti in maniera determinante l’attività.
5 Il Consiglio federale stabilisce le qualifiche professionali che devono avere le persone di cui al capoverso 1.
6 In caso di delega di funzioni essenziali dell’impresa di assicurazione ad altre persone, il capoverso 1 si applica per analogia.