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Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine
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Art 42a Registro
1 La FINMA tiene un registro degli intermediari assicurativi non vincolati (registro).
2 Il registro è pubblico.
3 La FINMA è autorizzata a trasmettere a terzi le indicazioni contenute nel registro o a renderle accessibili con procedura di richiamo.
4 La FINMA può integrare nel registro gli intermediari assicurativi non sottoposti all’obbligo di registrazione che forniscono la prova di voler avviare un’attività all’estero per la quale lo Stato interessato esige un’iscrizione nel registro in Svizzera.
Art. 43 Requisiti
1 Gli intermediari assicurativi devono disporre delle capacità e delle conoscenze necessarie per la loro attività.
2 Il Consiglio federale definisce nel dettaglio i requisiti professionali, personali e organizzativi.
Art. 44
Abrogato
Art. 45 Obbligo d’informare
1 Gli intermediari assicurativi indicano agli stipulanti:
a. il proprio nome e indirizzo;
b. se l’intermediazione è vincolata o non vincolata e, se è vincolata, il nome e l’indirizzo dell’impresa di assicurazione per conto della quale opera l’intermediario assicurativo;
c. come informarsi in merito alla formazione e alla formazione continua degli intermediari assicurativi;
d. la persona che può essere resa responsabile di negligenze, errori o informazioni errate in relazione alla loro attività d’intermediazione;
e. il trattamento dei dati personali, in particolare lo scopo, l’estensione e i destinatari dei dati nonché la loro conservazione;
f. la possibilità di avviare una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione secondo l’articolo 82.
2 Le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere formulate in modo comprensibile. Possono essere messe a disposizione degli stipulanti in forma standardizzata o in versione elettronica.
3 Le informazioni sono fornite agli stipulanti in modo che questi possano venirne a conoscenza quando richiedono o accettano il contratto d’assicurazione.