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Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine

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3 Se gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali sono trasferiti soltanto in parte a un altro soggetto giuridico, la FINMA disciplina la compensazione fra i soggetti giuridici interessati.

Art. 52d Costituzione di nuovo capitale proprio nonché conversione di

capitale di terzi in capitale proprio e riduzione dei crediti

1 Nella costituzione di nuovo capitale proprio può essere revocato il diritto di opzione dei proprietari esistenti se il suo esercizio dovesse mettere a rischio il risanamento.

2 Sono esclusi dalla conversione e dalla riduzione dei crediti:

a. i crediti compensabili e quelli garanti;

b. i crediti derivanti da impegni che l’impresa di assicurazione ha legittimamente assunto per la durata dei provvedimenti di cui all’articolo 51a capoverso 1 lettera a in combinato disposto con l’articolo 51 capoverso 2 lettere a, b, d, e ed i.

3 La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti è possibile soltanto se:

a. il capitale azionario è stato integralmente ridotto;

b. gli strumenti di capitale assorbenti il rischio sono stati integralmente ridotti o convertiti in capitale proprio.

4 La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti devono avvenire nell’ordine seguente:

a. i crediti postergati;

b. i crediti emessi per coprire le perdite in caso di misure di insolvenza;

c. i crediti della terza classe ai sensi dell’articolo 219 capoverso 4 LEF11;

d. i crediti della seconda classe ai sensi dell’articolo 219 capoverso 4 LEF;

e. i crediti della prima classe ai sensi dell’articolo 219 capoverso 4 LEF.

5 La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti degli assicurati derivanti da contratti d’assicurazione avvengono:

a. per i crediti derivanti da contratti d’assicurazione che non richiedono un patrimonio vincolato ai sensi dell’articolo 17, dopo aver soddisfatto i crediti di cui al capoverso 4 lettera c, ma prima di soddisfare i crediti di cui al capoverso 4 lettera d;

b. per i crediti derivanti da contratti d’assicurazione che richiedono un patrimonio vincolato ai sensi dell’articolo 17 e, se questo patrimonio non è sufficiente a garantire le pretese, dopo aver soddisfatto i crediti di cui al capoverso 4.

6 Se dopo la conversione sussiste una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2, la FINMA sospende il diritto di voto per la quota che supera il 10 per cento fino alla valutazione della partecipazione qualificata.

11 RS 281.1