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Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine
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i. ordinare la moratoria e la proroga delle scadenze.
3 La FINMA provvede a una pubblicazione adeguata dei provvedimenti se è necessario per attuarli o proteggere terzi. Essa può rinunciare alla loro pubblicazione qualora ciò pregiudicasse lo scopo del provvedimento ordinato.
Art. 51a Provvedimenti in caso di pericolo d’insolvenza
1 Se vi sono fondati timori che un’impresa di assicurazione presenti un’eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità, la FINMA può ordinare:
a. i provvedimenti conservativi conformemente all’articolo 51;
b. il risanamento conformemente alla sezione 2a del presente capitolo;
c. il fallimento dell’assicurazione conformemente alla sezione 2b del presente capitolo.
2 I provvedimenti conservativi possono essere ordinati indipendentemente o in relazione a un risanamento o a un fallimento dell’assicurazione.
3 Le disposizioni concernenti la procedura concordataria (art. 293–336 della legge federale dell’11 aprile 18898 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF), la moratoria nel diritto della società anonima (art. 725a del Codice delle obbligazioni, CO9) e l’avviso al giudice (art. 725 cpv. 2 e 3, 725a cpv. 1 e 728c cpv. 3 CO) non sono applicabili alle imprese di assicurazione.
4 Gli ordini della FINMA riguardano l’intero patrimonio dell’impresa di assicurazione con attivi e passivi e le relazioni contrattuali, che si trovino in Svizzera o all’estero.
Art. 51b Prevalenza degli accordi di compensazione, di valorizzazione e di
trasferimento
1 Rimangono impregiudicati da tutti gli ordini di cui alle sezioni 2a–2c del presente capitolo gli accordi conclusi in precedenza e riguardanti:
a. la compensazione di crediti, compresi il metodo concordato e la determinazione del valore;
b. la realizzazione mediante trattative private di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari il cui valore è oggettivamente determinabile;
c. il trasferimento di crediti e obbligazioni, nonché di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari il cui valore è oggettivamente determinabile.
2 È fatto salvo l’articolo 52g.
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