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Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 30 pagine

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c. ritira o grava beni del patrimonio vincolato di entità tale che l’importo legale non risulta più coperto;

d. compie qualsiasi altro atto che diminuisca la garanzia degli elementi del patrimonio vincolato.

2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

Art. 90a Disposizioni transitorie della modifica del […]

1 Le imprese di riassicurazione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 2 devono sottoporsi alla vigilanza della FINMA entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del … o cessare l’attività esercitata tramite una succursale.

2 Le imprese di assicurazione dichiarano alla FINMA entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del … le operazioni di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera k che intendono concludere.

3 Le imprese di assicurazione estere che intendono esercitare o esercitano già un’attività assicurativa in Svizzera devono iscrivere la loro succursale nel registro di commercio entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del ….

4 Le imprese di assicurazione con sede in Svizzera che hanno costituito un patrimonio vincolato per i portafogli delle succursali estere devono adempiere i requisiti di cui all’articolo 17 capoverso 2 entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del … e informare gli assicurati interessati.

5 Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi non vincolati devono affiliarsi a un organo di mediazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del ….

II

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 195821 sulla circolazione stradale

Art. 76 Fondo nazionale di garanzia

1 Gli istituti d’assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia.

2 Il Fondo nazionale di garanzia è dotato di personalità giuridica propria.

3 Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti:

a. copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da:

21 RS 741.01