Progetto
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto
Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 21a Offerte di vaccinazione in caso di particolare pericolo per la salute
pubblica
1 I Cantoni garantiscono che, in caso di particolare pericolo per la salute pubblica, possa essere vaccinato in breve tempo, se necessario, il maggior numero possibile di persone.
2 Predispongono l’infrastruttura occorrente per un accesso a bassa soglia e i necessari sistemi di prenotazione, registrazione e gestione degli appuntamenti, unitamente ad una documentazione della vaccinazione.
Art. 24 Monitoraggio della copertura vaccinale
1 L’UFSP esamina regolarmente, in collaborazione con i Cantoni, l’appropriatezza e l’efficacia dei provvedimenti di vaccinazione.
2 Le autorità cantonali competenti rilevano la quota di persone vaccinate; rilevano i dati necessari a tal fine, compresi dati relativi alla salute, se la persona interessata ha espresso il proprio consenso libero e informato.
3 L’UFSP può rilevare autonomamente la quota di persone vaccinate, se necessario per completare o paragonare i dati a livello regionale o nazionale.
4 A tal fine può utilizzare i dati anonimizzati sulle vaccinazioni contenuti nella cartella informatizzata del paziente, se la persona interessata ha espresso il proprio consenso libero e informato. Il Consiglio federale disciplina la trasmissione dei dati dalla cartella informatizzata del paziente, le modalità del consenso nonché l’anonimizzazione.
5 In caso di particolare pericolo per la salute pubblica o di comparsa di nuovi agenti patogeni, il Consiglio federale può obbligare le strutture di vaccinazione a dichiarare in forma anonimizzata all’UFSP i dati di cui al capoverso 2 sulle persone vaccinate, se ciò è assolutamente necessario per stabilire la quota di persone vaccinate.
Inserire prima del titolo della sezione 3
Art. 24a Valutazione
1 Le autorità cantonali competenti informano regolarmente l’UFSP sul tasso di vaccinazione e sui provvedimenti presi per aumentarlo.
2 L’UFSP redige regolarmente rapporti sulla sorveglianza e sulla valutazione e li pubblica in una forma appropriata.
Art. 33 cpv. 2
2 Le persone interessate sono tenute a informare l’autorità cantonale competente sui contatti con altre persone, che a loro volta rappresentano un rischio di contagio, perché potrebbero essere state contagiate.