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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine
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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»
a. la costituzione di scorte di materiale medico importante negli ospedali, nelle altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario nonché presso la Confederazione e i Cantoni; disciplina il controllo dell’attuazione delle disposizioni;
b. l’attribuzione, la fornitura e la distribuzione di materiale medico importante;
c. la limitazione o il divieto dell’esportazione di materiale medico importante;
d. la confisca di materiale medico importante; disciplina l’indennizzo adeguato;
e. la gestione, la commercializzazione diretta e la valorizzazione di materiale medico importante; il Consiglio federale può distribuire sul mercato il materiale medico importante dietro pagamento, direttamente o tramite terzi;
f. il rimborso dei costi di acquisto da parte dei Cantoni e delle strutture a cui il materiale è consegnato.
5 Può emanare le disposizioni di cui alle lettere c e d solo se necessario per evitare un particolare pericolo per la salute pubblica.
6 Può adottare provvedimenti per approvvigionare con materiale medico importante gli Svizzeri all’estero nonché il personale delle rappresentanze svizzere all’estero.
7 Stabilisce le competenze in materia di acquisto di materiale medico importante e provvede al coordinamento all’interno dell’Amministrazione.
Art. 44a Obblighi di notifica
1 Il Consiglio federale può obbligare i titolari dell’omologazione, i distributori, i laboratori, gli ospedali nonché le altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario e le cliniche veterinarie a notificare al servizio federale competente le loro scorte di materiale medico importante.
2 In caso di particolare pericolo per la salute pubblica può obbligare gli ospedali e le altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario a notificare al servizio federale competente le loro capacità nell’assistenza sanitaria, in particolare:
a. il numero complessivo e l’occupazione dei posti letto ospedalieri;
b. il numero complessivo, l’occupazione e l’utilizzazione di determinate apparecchiature mediche;
c. la disponibilità di personale nelle istituzioni del settore sanitario.
3 Stabilisce il materiale medico importante sottoposto all’obbligo di notifica, le modalità, i criteri e i termini di notifica.
Art. 44b Provvedimenti volti a garantire un approvvigionamento sufficiente
con materiale medico importante
Per garantire un approvvigionamento sufficiente della popolazione con materiale medico importante, il Consiglio federale può prevedere deroghe ai requisiti della legislazione sugli agenti terapeutici, sulla sicurezza dei prodotti e sui prodotti chimici, sempre che sia necessario per prevenire e combattere un particolare pericolo per la salute pubblica. A tal fine può: