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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine

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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»

c. alle autorità e ai ricercatori per rispondere a interrogativi sulle correlazioni epidemiologiche rilevanti per la salute pubblica, comprese quelle tra il settore umano nonché i settori delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, della medicina veterinaria e dell’ambiente.

3 Contiene i dati seguenti:

a. dati concernenti i sequenziamenti genetici degli agenti patogeni e delle resistenze antimicrobiche;

b. dati concernenti il momento, la provenienza, il campione e il metodo di prelievo del materiale genetico.

4 L’UFSP, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, l’Ufficio federale dell’ambiente, i servizi cantonali competenti per l’esecuzione della presente legge nonché della legislazione sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, sulle epizoozie e sulla protezione dell’ambiente e i terzi incaricati di adempiere compiti pubblici in questi settori possono trattare i dati del sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche».

Art. 60d Disposizioni d’esecuzione

1 Per le dichiarazioni di cui agli articoli 12, 13a, 15a, 24 capoverso 5 e 44a, il Consiglio federale stabilisce:

a. gli aspetti tecnici della trasmissione delle dichiarazioni;

b. le responsabilità nella trasmissione dei dati;

c. gli identificatori e le autorizzazioni.

2 Per i sistemi d’informazione di cui agli articoli 60–60c disciplina:

a. la struttura e il catalogo dei dati;

b. le responsabilità nel trattamento dei dati;

c. i diritti di accesso, segnatamente la portata dei diritti di accesso online;

d. il collegamento tra i sistemi d’informazione nonché con altri sistemi d’informazione gestiti in virtù del diritto pubblico;

e. le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati;

f. la procedura di collaborazione con i Cantoni;

g. i termini per la conservazione e la distruzione dei dati;

h. l’archiviazione dei dati.

Art. 62a Collegamento del sistema di emissione e verifica dei certificati a

sistemi esteri

Il sistema di emissione e verifica dei certificati di cui all’articolo 49b può essere collegato a sistemi esteri corrispondenti se i rispettivi Stati garantiscono una protezione