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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine
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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»
4 Gli articoli 6, 7 e 15 della legge federale del 22 marzo 197422 sul diritto penale amministrativo si applicano anche alle autorità cantonali.
Inserire prima del titolo del capitolo 12
Art. 84a Sanzioni di diritto amministrativo
1 In caso di violazione dell’obbligo di informare di cui all’articolo 74f capoverso 2, l’autorità competente può negare l’assegnazione o il versamento di altre prestazioni oppure esigere la restituzione dei pagamenti già effettuati. Sui pagamenti già effettuati può riscuotere un interesse del 5 per cento dal giorno del versamento.
2 Se persone fisiche colpevoli o persone giuridiche da esse rappresentate sono condannate per una fattispecie penale di cui agli articoli 82 capoverso 3 o 83 capoverso 1 lettera o della presente legge, l’autorità competente può escluderle per una durata determinata dalla concessione di prestazioni, indennizzi e aiuti finanziari.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
22 RS 313.0