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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine
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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»
2 I laboratori dichiarano i risultati di analisi di laboratorio concernenti le malattie trasmissibili unitamente:
a. ai dati necessari all’identificazione delle persone malate o contagiate;
b. al numero AVS di cui all’articolo 50c LAVS necessario all’identificazione univoca delle persone interessate e all’aggiornamento delle dichiarazioni.
3 Se un’autorità federale o cantonale competente fa delle osservazioni che indicano un pericolo per la salute pubblica, tale autorità le dichiara con i dati necessari all’identificazione dell’origine della malattia trasmissibile; ciò vale in particolare per le autorità in materia di derrate alimentari, oggetti d’uso, ambiente o medicina veterinaria nonché per i conduttori di natanti e i piloti di aeromobili.
4 Il Consiglio federale può obbligare le persone o i servizi di cui ai capoversi 1–3 a dichiarare i provvedimenti di prevenzione e di lotta e i loro effetti nonché a inviare i campioni e i risultati delle analisi ai laboratori designati dalle autorità competenti.
5 Devono essere dichiarate le osservazioni:
a. che possono causare epidemie;
b. che possono avere gravi conseguenze;
c. che sono nuove o inaspettate;
d. la cui sorveglianza è stata concordata a livello internazionale.
Art. 12a Destinatari delle dichiarazioni
1 Le dichiarazioni di cui all’articolo 12 vanno inviate:
a. al sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni delle malattie trasmissibili» (art. 60);
b. per determinati agenti patogeni od osservazioni, direttamente all’autorità cantonale competente e all’UFSP.
2 I conduttori di natanti e i piloti di aeromobili dichiarano le loro osservazioni all’esercente dell’impianto portuale competente rispettivamente all’esercente dell’aeroporto competente.
Art. 13 cpv. 1
1 Il Consiglio federale stabilisce:
a. quali osservazioni concernenti quali malattie devono essere dichiarate;
b. le modalità di dichiarazione;
c. i criteri di dichiarazione;
d. i termini di dichiarazione;
e. la competenza di verificare i contenuti della dichiarazione.