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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine

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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»

4 In caso di particolare pericolo per la salute pubblica, il Consiglio federale può concedere deroghe all’obbligo di autorizzazione, al fine di garantire la possibilità di eseguire le analisi necessarie.

5 Stabilisce i requisiti per le strutture che non sottostanno all’obbligo di autorizzazione e i sistemi di analisi da impiegare. Disciplina la vigilanza.

Art. 17 Centri nazionali di riferimento, laboratori di conferma e centri

nazionali di competenza

1 L’UFSP può designare singoli laboratori di cui all’articolo 16 capoverso 1 quali centri nazionali di riferimento o laboratori di conferma e incaricarli di eseguire analisi particolari e altri compiti speciali.

2 Può designare istituzioni pubbliche o private del settore sanitario nonché istituti di ricerca quali centri nazionali di competenza e incaricarli di compiti speciali nell’ambito dell’individuazione, della sorveglianza, della prevenzione e della lotta contro le malattie trasmissibili.

3 Il Consiglio federale disciplina la vigilanza sulle istituzioni incaricate.

Art. 19, rubrica, e cpv. 2 lett. a

Provvedimenti di prevenzione nelle strutture

2 Il Consiglio federale può:

a. obbligare gli ospedali, le cliniche e le altre istituzioni del settore sanitario a:

1. rispettare determinati processi aziendali o svolgere programmi di sorveglianza, se sono necessari provvedimenti uniformi in tutta la Svizzera o se ciò è indispensabile per garantire la sicurezza dei pazienti, al fine di prevenire le infezioni associate alle cure,

2. decontaminare, disinfettare e sterilizzare i loro dispositivi medici.

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 19a Prevenzione delle resistenze antimicrobiche

1 Se la salute dei pazienti o del personale è messa in pericolo da resistenze antimicrobiche oppure la qualità delle cure è compromessa, il Consiglio federale può obbligare gli ospedali, le cliniche e le altre istituzioni del settore sanitario a:

a. introdurre e attuare direttive sull’analisi sistematica delle resistenze antimicrobiche;

b. eseguire un’analisi sistematica delle resistenze antimicrobiche per determinati gruppi di persone o determinati agenti patogeni;

c. informare l’istituzione interessata prima di trasferirvi un paziente portatore di un determinato agente patogeno resistente a un antimicrobico;

d. attuare programmi sull’uso appropriato degli antimicrobici.