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Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 33 pagine
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Legge sulle epidemie «%ASFF_YYYY_ID»
2 Al fine di rafforzare i servizi del settore sanitario sollecitati in caso di particolare pericolo per la salute pubblica, i Cantoni finanziano le riserve di capacità necessarie per far fronte ai picchi di attività.
3 I Cantoni definiscono le capacità necessarie d’intesa con la Confederazione.
Titolo dopo l’art. 44d
Sezione 6: Altri provvedimenti
Art. 47 cpv. 1
1 Se compaiono organismi che possono trasmettere agenti patogeni all’essere umano, i servizi federali competenti per la sorveglianza di tali organismi e i servizi cantonali prendono e coordinano i provvedimenti necessari per lottare contro tali organismi o per prevenirne la comparsa.
Inserire l’art. 49a, il titolo dopo l’art. 49a e l’art. 49b prima del titolo del capitolo 6
Art. 49a Dispensazione di dispositivi medici per l’individuazione delle
malattie trasmissibili
Il Consiglio federale può vincolare a oneri o vietare la dispensazione alla popolazione di dispositivi medici per l’individuazione delle malattie trasmissibili, se tale dispensazione può mettere in pericolo la salute pubblica. Disciplina l’esecuzione e la sorveglianza.
Titolo dopo l’art. 49a
Sezione 7: Certificati di vaccinazione, test e guarigione
Art. 49b
1 Il Consiglio federale può stabilire i requisiti del documento che certifica una vaccinazione, il risultato di un test o una guarigione nonché i processi di emissione. Stabilisce per quali agenti patogeni sono emessi tali certificati.
2 Il certificato è rilasciato su richiesta.
3 Deve essere personale e non falsificabile. Deve essere concepito in modo tale da consentire unicamente una verifica decentralizzata o locale della sua autenticità e validità. Deve poter essere utilizzato per entrare in altri Paesi e uscirne, sempre che sia possibile con un onere tecnico e finanziario proporzionato.
4 Il Consiglio federale disciplina chi è competente per l’emissione del certificato.
5 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni e di terzi un sistema per l’emissione dei certificati e la loro verifica. Il Consiglio federale può prevedere una partecipazione dei Cantoni alle spese.